(Pubblicata  nella  Gazzetta  ufficiale  della  Regione  Sicilia n. 7
                        dell'8 febbraio 2006)

                      L'ASSEMBLEA DELLA REGIONE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                 Disposizioni relative al territorio

    1.  E'  abrogato l'Art. 11 della legge regionale 20 gennaio 1999,
n. 5.
    2.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell'Art. 28 dello Statuto).
    3.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell'Art. 28 dello Statuto).
    4.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell'Art. 28 dello Statuto).
    5.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell'Art. 28 dello Statuto).
    6.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell'Art. 28 dello Statuto).
    7.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell'Art. 28 dello Statuto).
    8.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell'Art. 28 dello Statuto).
    9.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell'Art. 28 dello Statuto).
    10. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell'Art. 28 dello Statuto).
    11. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell'Art. 28 dello Statuto).
    12. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell'Art. 28 dello Statuto).
    13. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell'Art. 28 dello Statuto).
    14. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell'Art. 28 dello Statuto).
    15.  Qualora  gli  strumenti  urbanistici consentano, per le aree
edificabili,  la  demolizione  e  ricostruzione  in  sito  del volume
esistente,  il  perimetro del nuovo edificio deve coincidere anche in
parte   con  quello  preesistente,  fermo  restando  il  rapporto  di
copertura  sul  lotto  di  appartenenza ed il rispetto delle distanze
nonche' dei vincoli di tutela paesaggistica ed ambientale e di quelli
di destinazione d'uso previsti nello strumento urbanistico.