(Pubblicata  nella  Gazzetta  ufficiale  della  Regione  Sicilia n. 7
                        dell'8 febbraio 2006)

                        L'ASSEMBLEA REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                  Disposizioni relative al turismo

    1. Il comma 3 dell'Art. 1 della legge regionale 13 marzo 1982, n.
14 e' cosi' sostituito:
    «3.  Nei  campeggi e' consentita la presenza di tende, roulottes,
camper   e  case  mobili  installate  a  cura  della  gestione  senza
richiedere  autorizzazione o concessione edilizia, purche' conservino
i   meccanismi   di  rotazione  in  funzione,  non  possiedano  alcun
collegamento  permanente  al  terreno  e  gli allacciamenti alle reti
tecnologiche  siano rimovibili in ogni momento; e' consentita inoltre
la  presenza  di manufatti allestiti per il pernottamento purche' non
occupino  una  superficie  complessiva  superiore  al 35 per cento di
quella totale delle piazzole.».
    2. Il comma 4 dell'Art. 1 della legge regionale 13 marzo 1982, n.
14, e' cosi' sostituito:
    «4. Tali manufatti non possono avere superficie coperta inferiore
a  metri  quadri  5  e  superiore  a  metri  quadri  8 per persona da
alloggiare.».
    3. Il comma 2 dell'Art. 2 della legge regionale 13 marzo 1982, n.
14, e' cosi' sostituito:
    «2.  Qualora  lo  strumento urbanistico generale non preveda aree
destinate  a campeggi, il comune provvede, nei modi e forme di legge,
a    mezzo   di   variante   senza   la   preventiva   autorizzazione
dell'assessorato   regionale  del  territorio  e  dell'ambiente.  Nei
campeggi  esistenti  e  regolarmente autorizzati si possono insediare
tutte  le  strutture  previste dalla presente legge (Inciso omesso in
quanto  impugnato  dal  commissario dello Stato ai sensi dell'Art. 28
dello statuto).».
    4. Il comma 5 dell'Art. 2 della legge regionale 13 marzo 1982, n.
14, e' cosi' sostituito:
    «5.  E' vietata la realizzazione di nuovi campeggi nelle fasce di
rispetto  indicate nell'Art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976,
n. 78. (Inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato
ai sensi dell'Art. 28 dello statuto).».
    5.  Dopo  il  comma 7  dell'Art. 2 della legge regionale 13 marzo
1982, n. 14 aggiungere il seguente comma 7-bis:
    «7-bis.  I comuni sprovvisti di campeggi, per consentire la sosta
di   caravan,   autocaravan,   camper   e   simili  mezzi  mobili  di
pernottamento  al  di  fuori dei campeggi di cui alla presente legge,
possono  istituire  aree  attrezzate,  riservate  esclusivamente alla
sosta  temporanea ed al parcheggio di tali mezzi, compatibilmente con
i   loro   strumenti   urbanistici,   o   autorizzare   privati  alla
realizzazione  e  alla gestione di tali aree. Le aree attrezzate sono
realizzate   nel   rispetto   della   presente  legge  nonche'  delle
disposizioni  di  cui  all'Art. 185, comma 7, del decreto legislativo
30 aprile  1992,  n.  285 e del relativo regolamento di esecuzione. I
comuni,  quando  istituiscono  direttamente le aree di sosta, possono
provvedere alla loro gestione anche mediante apposite convenzioni con
terzi  soggetti.  Nelle predette aree la permanenza e' consentita per
un periodo massimo di 24 ore consecutive».
    6.  L'Art.  13  della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10 e'
abrogato.
    7.  La  lettera a) del comma 4 dell'Art. 30 della legge regionale
10 dicembre 2001, n. 21 e' cosi' modificata:
    «a)  offerta  di  ospitalita'  e/o  di  ristorazione  di  servizi
connessi  a  tali  attivita', esercitata in immobili gia' esistenti e
gia' risultanti classificati nel catasto terreni come edifici rurali.
Tale requisito e' accertato con un certificato catastale storico.».
    8.  Il  comma 4  dell'Art.  30  della legge regionale 10 dicembre
2001, n. 21, come modificato dal precedente comma 7, si applica anche
alle  domande  presentate  in  adesione  ai  bandi  pubblici  del POR
Sicilia,  emanati  in  data  antecedente  all'entrata in vigore della
presente legge.
    9.  Laddove  per  procedere all'acquisto di autobus di linea, con
sovvenzioni  pubbliche  a  qualsiasi  titolo, si debba procedere alla
radiazione  dei  mezzi  sostituiti,  la  cessione  di questi per fini
umanitari  ad  enti o associazioni no profit, sostituisce gli effetti
della radiazione.