(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 12 luglio 2006 IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Principi e finalita' 1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, con riferimento ai principi sanciti dagli articoli 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione e nel rispetto dei trattati internazionali in materia, sostiene la famiglia quale nucleo fondante della societa' e valorizza il ruolo dei genitori nei compiti di cura, educazione, crescita e tutela del benessere dei figli. 2. Per realizzare le condizioni necessarie a promuovere e garantire lo sviluppo e la piena valorizzazione della famiglia e dei suoi membri nei diversi momenti del loro ciclo vitale, nonche' la promozione del benessere della famiglia e della persona nell'ambito del suo contesto familiare, con la presente legge, la Regione sviluppa quanto disposto dalla normativa nazionale in materia di politiche sociali e nel campo della tutela e promozione delle responsabilita' familiari. 3. Alle finalita' di cui al comma 2 concorrono il potenziamento dell'offerta dei servizi e dei progetti realizzati ai sensi della presente normativa e ai sensi delle norme regionali di settore in materia di promozione dei diritti della persona, di politica abitativa, di gestione del territorio, di servizi e di prestazioni sociali e sociosanitarie, di istruzione, di formazione, di credito e di lavoro. 4. Gli interventi di carattere economico di cui alla presente legge sono tesi a riconoscere il valore sociale della genitorialita', della cura e della relazione familiare.