(Pubblicata  nel  supplemento ordinario al Bollettino ufficiale della
              Regione Sicilia n. 21 del 21 aprile 2006)

                        LA REGIONE SICILIANA
                 L'assemblea regionale ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  L'Art.  1  della  legge  regionale  6 aprile  1996,  n.  16 e
successive modifiche ed integrazioni e' sostituito dal seguente:
    «Art.  1.  (Finalita).  -  1.  La  Regione  valorizza  le risorse
ambientali   per   lo  sviluppo  sostenibile  del  territorio  ed  il
miglioramento   della  qualita'  della  vita  della  popolazione,  in
conformita'  agli  accordi internazionali sottoscritti dallo Stato ed
agli  impegni  internazionali da essi scaturenti. A tal fine promuove
la  valorizzazione delle risorse del settore agro-silvo-pastorale, il
mantenimento  e miglioramento del territorio rurale e montano e delle
condizioni  socio-economiche  delle  popolazioni  di montagna e delle
zone  svantaggiate,  l'incremento quali-quantitativo della superficie
boscata,  della  selvicoltura e delle attivita' a questa connesse, la
prevenzione  delle  cause  di dissesto idrogeologico, la tutela degli
ambienti   naturali,   del   paesaggio   e   degli   ecosistemi,   la
ricostituzione  e  il  miglioramento  della  copertura  vegetale  dei
terreni marginali, le funzioni sociali e multiple dei boschi, anche a
fini ricreativi.
    2.  La  Regione  persegue  la difesa dagli incendi del patrimonio
forestale  regionale,  dei  terreni  agricoli,  del paesaggio e degli
ambienti naturali.
    3.  Per  le  finalita'  del  presente  articolo e' costituita una
apposita  cabina di regia, con il compito di provvedere allo studio e
monitoraggio  delle  risorse,  alla formulazione di apposite proposte
per il razionale utilizzo delle stesse e alla verifica dello stato di
attuazione degli interventi. La composizione della cabina di regia e'
stabilita  con  apposito  provvedimento  dell'Assessore regionale per
l'agricoltura e le foreste.».