(Pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 21 del 21 aprile 2006) LA REGIONE SICILIANA L'assemblea regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Dipartimento regionale per l'architettura e l'arte contemporanea 1. E' istituito il dipartimento regionale per l'architettura e l'arte contemporanea che ha competenza in materia di promozione della cultura architettonica ed urbanistica e dell'arte contemporanea. 2. Alla tabella A, allegata alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole «Dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali ed educazione permanente» sono aggiunte le parole «Dipartimento regionale per l'architettura e l'arte contemporanea. 3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede ai sensi dell'Art. 11, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20. 4. Il dipartimento regionale per l'architettura e l'arte contemporanea provvede alla: a) promozione della qualita' del progetto e dell'opera architettonica e urbanistica, d'intesa con le amministrazioni interessate e con il dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente, per la realizzazione di opere pubbliche o private di rilevante interesse architettonico, con particolare riguardo alle opere destinate ad attivita' sociali e culturali, ovvero che interagiscono, integrandosi, con il contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale; b) dichiarazione di importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, agli effetti dell'Art. 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633; c) salvaguardia delle opere dell'architettura contemporanea dichiarate di importante carattere artistico anche mediante l'ammissione ai contributi economici delle stesse opere e degli interventi riconosciuti di particolare qualita' architettonica o urbanistica; d) promozione della formazione, in collaborazione con le universita' e gli enti locali, d'intesa con il dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente, in materia di conoscenza della cultura e della qualita' architettonica e urbanistica contemporanee; e) vigilanza sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici agli effetti della legge 29 luglio 1949, n. 717; f) promozione della conoscenza dell'arte contemporanea all'estero, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e d'intesa con il medesimo; g) diffusione della conoscenza dell'arte contemporanea e valorizzazione, anche mediante concorsi, delle opere di giovani artisti operanti in Sicilia; h) ricerca in campo architettonico, urbanistico e paesistico e formazione post-lauream nei settori della conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale, d'intesa con il dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali e dell'educazione permanente. 5. Per le finalita' del comma 1 e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2006, la spesa di 200 migliaia di euro da iscrivere nell'U.P.B. 4.2.1.5.3, capitolo 212019, cui si provvede mediante riduzione della spesa autorizzata dall'Art. 13, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1, U.P.B. 9.3.1.3.7, capitolo 377301. Per gli esercizi finanziari 2007 e 2008 la spesa, valutata in 400 migliaia di euro per ciascun anno, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione U.P.B. 9.3.1.3.7, codice 04.01.04. 6. Per l'attuazione del presente articolo il ragioniere generale della Regione e' autorizzato, con proprio decreto, su proposta congiunta dei dipartimenti interessati, ad apportare le necessarie variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 2006.