(Pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 21 del 21 aprile 2006) LA REGIONE SICILIANA L'assemblea regionale ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Stabilizzazione di lavoratori impegnati in attivita' socialmente utili 1. La Regione promuove e sostiene con misure concorrenti straordinarie l'attivazione di politiche del lavoro finalizzate ad ampliare la base produttiva per creare nuove opportunita' occupazionali in favore dei soggetti destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, cosi' come definito dall'Art. 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, utilizzati nelle predette attivita' alla data di entrata in vigore della presente legge, cosi' di seguito distinti: a) soggetti prioritari di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni; b) gli altri lavoratori destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, cosi' come definito dall'Art. 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Commissione regionale per l'impiego, emana, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, direttive per l'individuazione dei soggetti di cui alla lettera a), comma 1, quali beneficiari di dote finanziaria per la stipula di contratti di diritto privato ai sensi e per gli effetti dell'Art. 2 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, nel limite delle risorse assegnate al fondo unico per il precariato di cui all'Art. 71 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17. 3. La giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Commissione regionale per l'impiego, con deliberazione da adottarsi entro il 31 marzo 2007, approva un programma regionale di stabilizzazione dei soggetti di cui alla lettera b), comma 1 e dei soggetti utilizzati ai sensi dell'Art. 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21.