(Pubblicata  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della
              Regione Sicilia n. 21 del 21 aprile 2006)

                        LA REGIONE SICILIANA
                 L'assemblea regionale ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Stabilizzazione  di  lavoratori  impegnati  in  attivita' socialmente
                                utili
    1.   La  Regione  promuove  e  sostiene  con  misure  concorrenti
straordinarie  l'attivazione  di  politiche del lavoro finalizzate ad
ampliare   la   base   produttiva   per   creare  nuove  opportunita'
occupazionali   in   favore   dei  soggetti  destinatari  del  regime
transitorio   dei  lavori  socialmente  utili,  cosi'  come  definito
dall'Art.   4  della  legge  regionale  26 novembre  2000,  n.  24  e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  utilizzati  nelle  predette
attivita'  alla data di entrata in vigore della presente legge, cosi'
di seguito distinti:
      a) soggetti  prioritari di cui alla legge regionale 21 dicembre
1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni;
      b) gli  altri lavoratori destinatari del regime transitorio dei
lavori socialmente utili, cosi' come definito dall'Art. 4 della legge
regionale 26 novembre 2000, n. 24.
    2.  Per le finalita' di cui al comma 1, l'Assessore regionale per
il  lavoro,  la  previdenza  sociale,  la  formazione professionale e
l'emigrazione, sentita la Commissione regionale per l'impiego, emana,
entro  sessanta  giorni  dall'entrata in vigore della presente legge,
direttive  per  l'individuazione dei soggetti di cui alla lettera a),
comma 1,  quali  beneficiari  di  dote  finanziaria per la stipula di
contratti  di  diritto privato ai sensi e per gli effetti dell'Art. 2
della  legge  regionale 31 marzo 2001, n. 2, nel limite delle risorse
assegnate  al  fondo unico per il precariato di cui all'Art. 71 della
legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17.
    3.  La giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per
il  lavoro,  la  previdenza  sociale,  la  formazione professionale e
l'emigrazione,  sentita  la  Commissione regionale per l'impiego, con
deliberazione  da  adottarsi  entro  il  31 marzo  2007,  approva  un
programma  regionale  di  stabilizzazione  dei  soggetti  di cui alla
lettera b),  comma 1  e dei soggetti utilizzati ai sensi dell'Art. 25
della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21.