(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regine Veneto n. 111 del 26 dicembre 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Determinazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF 1. Salvo quanto disposto al comma 2, per l'anno 2007 sono confermate le disposizioni in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche previste per l'anno 2006 dall'Art. 1 della legge regionale 26 novembre 2005, n. 19 «Disposizioni in materia di tributi regionali». 2. In considerazione delle modifiche apportate in sede nazionale alla struttura dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi», e' rideterminata la soglia di reddito imponibile per la quale trova applicazione l'aliquota base dello 0,9 per cento di cui all'Art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 «Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni all'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali». Pertanto, per l'anno 2007 all'art. 1 della legge regionale 26 novembre 2005, n. 19 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, l'importo di euro: «29.000,00» e' sostituito dal seguente: «28.000,00»; b) al comma 2, l'importo di euro: «29.000,00» e' sostituito dal seguente: «28.000,00»; c) al comma 3, le parole: «tra euro 29.001, euro 29.147,00» sono sostituite dalle seguenti: «tra euro 28.001,00 e euro 28.142,00», e l'importo di euro: «28.739,00» e' sostituito dal seguente: «27.748,00». 3. Resta altresi' confermato quanto stabilito dal comma 5 dell'Art. 1 della legge regionale 26 novembre 2005, n. 19.