(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 111 del
                          26 dicembre 2006)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
Modifica  delIa  legge  regionale  10 marzo  1973,  n. 9 e successive
                            modificazioni
    1.  Il  titolo della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e' cosi'
sostituito:    disciplina    dell    `assistenza    sanitaria,   dell
`assicurazione  infortuni e del trattamento indennitario differito in
favore dei consiglieri regionali.
    2.  La  rubrica  del titolo III e' cosi' sostituita: «Trattamento
indennitario dfferito.
    3. L'art. 7 e' cosi' sostituito:
    «Art.  7.  -  1.  Il  trattamento  indennitario.  dei consiglieri
regionali oltre alle indennita' previste dalla legislazione regionale
in  vigore,  e'  comprensivo  dell'assegno vitalizio, dell'assegno di
reversibilita',  dell'assegno  di  fine  mandato e del contributo per
spese di malattia e funerarie disciplinati dalla presente legge e dal
regolamento regionale 30 giugno 1973, n. 4.
    2. L'istruzione delle pratiche, la tenuta dei conti ed ogni altra
incombenza  inerente  la corresponsione degli assegni vitalizi, degli
assegni  di  reversibilita',  degli  assegni  di  fine  mandato e del
contributo per spese di malattia e funerarie sono curate dall'ufficio
di  presidenza  del  consiglio  regionale  attraverso  gli uffici del
consiglio regionale.
    3.  Le  spese per la corresponsione delle indennita' differite di
cui al comma 1 sono a carico del bilancio regionale.
    4.  I  contributi  obbligatori  di  cui all'Art. 8 e i contributi
volontari  di  cui agli articoli 12 e 13 sono versati nel capitolo di
entrata   n.   8378   del   bilancio  regionale  avente  la  seguente
denominazione  «Contributi  a carico dei consiglieri regionali di cui
agli  articoli 8, 12 e 13 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e
successive modifiche e integrazioni».
    4.  L'art.  8  della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e' cosi'
sostituito:
    «Art.  8.  - 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'Art.
7,  alle  spese  derivanti  dal trattamento indennitario differito si
provvede con:
      a) una  quota  posta a carico dei consiglieri regionali pari al
30 per  cento  dell'indennita'  di carica di cui all'art. 1, comma 1,
della  legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, al netto delle ritenute
fiscali erariali riferibili alla stessa, con cio' intendendosi quelle
determinate  esclusivamente  su  tale  reddito,  senza tener conto di
eventuali  altri  redditi, deduzioni e detrazioni d'imposta, anche se
conosciute dal sostituto d'imposta;
      b) gli    interessi    eventualmente    maturati,   a   partire
dall'esercizio  1973,  sui  fondi messi a disposizione del Presidente
del  Consiglio  regionale  a norma dell'art. 4 della legge 6 dicembre
1973, n. 853;
      c) eventuali altre elargizioni.
    2.  La  quota  di cui alla lettera a) del comma 1 e' dovuta anche
dai  consiglieri  regionali  dipendenti da pubbliche amministrazioni,
collocati in aspettativa a norma dell'Art. 71 del decreto legislativo
3  febbraio  1993, n. 29 che abbiano optato, in luogo dell'indennita'
consiliare,   per  la  conservazione  del  trattamento  economico  in
godimento presso l'amministrazione di appartenenza.
    5.  L'art.  9  della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e' cosi'
sostituito:
    «Art. 9. - 1. Hanno diritto a conseguire l'assegno vitalizio:
      a) i  consiglieri eletti fino alla quinta legislatura compresa,
cessati  dal  mandato,  che  abbiano compiuto cinquantacinque anni di
eta', ed abbiano almeno cinque anni di contribuzione;
      b) consiglieri  eletti per la prima volta a partire dalla sesta
legislatura compresa, cessati dal mandato, alle seguenti condizioni:
        1)  abbiano  compiuto  sessanta  anni  di  eta', salvo quanto
previsto dal comma 4;
        2) abbiano esercitato il mandato per almeno dodici mesi;
        3) abbiano versato i contributi per un periodo complessivo di
almeno cinque anni;
      c) consiglieri  eletti  per la prima volta a partire dalla nona
legislatura compresa, cessati dal mandato, alle seguenti condizioni:
        1) abbiano compiuto sessantacinque anni di eta', salvo quanto
previsto dal comma 4;
        2) abbiano esercitato il mandato per almeno dodici mesi;
        3) abbiano versato i contributi per un periodo complessivo di
almeno cinque anni.
    2. Hanno diritto inoltre a conseguire l'assegno vitalizio:
      a) i  consiglieri  che,  nel  corso del mandato, siano divenuti
inabili   al   lavoro   in   modo  permanente  per  cause  dipendenti
dall'esercizio  del  mandato  consiliare  e  ne siano quindi cessati,
qualunque sia la loro eta' ed il periodo di contribuzione;
      b) i  consiglieri  che nel corso del mandato siano divenuti per
altra  causa  inabili  al lavoro in modo permanente e ne siano quindi
cessati, qualora abbiano un periodo di contribuzione di almeno cinque
anni, indipendentemente dal limite minimo di eta';
      c) i  consiglieri  che  dopo la cessazione del mandato siano di
venuti  inabili  al  lavoro  in  modo  permanente, qualora abbiano un
periodo di contribuzione di almeno cinque anni, indipendentemente dal
limite minimo di eta'.
    3.  Per  i  consiglieri  inabili al lavoro in modo permanente, si
prescinde dal limite minimo di eta'.
    4.  Possono  chiedere  l'anticipata  corresponsione  dell'assegno
vitalizio:
      a) i consiglieri di cui alla lettera b) del comma 1, cessato il
mandato,  al  compimento del cinquantacinquesimo anno di eta'. In tal
caso la misura dell'assegno e' ridotta secondo la seguente tabella:

=====================================================================
     Eta' di pensionamento      |     Coefficiente di riduzione
=====================================================================
55                              |0,7604
56                              |0,8016
57                              |0,8460
58                              |0,8936
59                              |0,9448

      b) i  consiglieri,  di cui alla lettera c) del comma 1, cessato
il  mandato, al compimento del sessantesimo anno di eta'. In tal caso
la misura dell'assegno e' ridotta secondo la seguente tabella:

=====================================================================
     Eta' di pensionamento      |     Coefficiente di riduzione
=====================================================================
60                              |0,7604
61                              |0,8016
62                              |0,8460
63                              |0,8936
64                              |0,9448

    5.  Ai  fini  del  computo  degli  anni  di  contribuzione  e  di
anticipazione,  la  frazione di anno che sia pari almeno a sei mesi e
un giorno si calcola come anno intero.
    6.  I  consiglieri  che  al momento della cessazione del mandato,
abbiano raggiunto il limite di eta' per il conseguimento dell'assegno
vitalizio  o  lo  raggiungano  prima  del  periodo  occorrente per il
quinquennio  contributivo  per  l'ottenimento dell `assegno vitalizio
nella misura massima, hanno la facolta' di versare in unica soluzione
il totale delle mensilita' mancanti per il completamento del relativo
periodo contributivo del quinquennio.».
    6.  L'art.  10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e' cosi'
sostituito:
    «Art.  10. - 1. L'assegno vitalizio spettante dopo cinque anni di
contribuzione   e'   commisurato  al  35  per  cento  dell'indennita'
consiliare lorda.
    2.  Ai  soli  fini  della  determinazione dell'assegno vitalizio,
dell'assegno  di  fine mandato e del contributo per spese di malattia
efunerarie,  l'indennita'  consiliare  lorda  e' pari all'ottanta per
cento dell'indennita' parlamentare.
    3.  Per ogni anno di contribuzione oltre il quinto anno l'assegno
vitalizio  e' aumentato del 5 per cento sino al raggiungimento del 60
per  cento  della medesima indennita'. Per ogni anno di contribuzione
oltre  il  decimo anno l'assegno e' aumentato del 4 per cento fino al
raggiungimento dell'80 per cento della medesima indennita'.
    4.  L'assegno  vitalizio  di  cui  alla  lettera b)  del  comma 2
dell'Art.  9 e' stabilito, qualora il consigliere non abbia raggiunto
il  quinto  anno  di  contribuzione,  nella  misura minima fissata al
comma 1.
    5. Nel caso in cui gli anni di contribuzione siano piu' di cinque
si procede a norma del comma 3 del presente articolo.
    6.  Ai  fini del computo degli anni di contribuzione, la frazione
di  anno  che  sia pari almeno a sei mesi e un giorno si calcola come
anno intero.
    7.  La  rideterminazione  della  quota  a  carico dei consiglieri
regionali,  cosi'  come stabilita dal comma 1 dell'art. 8 della legge
regionale  10 marzo  1973,  n.  9  come  sostituito  dal  comma 4 del
presente  articolo,  ha effetto a decorrere dal primo giorno del mese
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
    8.  Le  disposizioni  di  cui  all'Art.  10 della legge regionale
10 marzo  1973,  n.  9  come  sostituito  dal  comma 6  del  presente
articolo, hanno effetto a decorre dal 1° gennaio 2010.
    9.  L'art.  12 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e' cosi'
sostituito:
    «Art.  12.  -  1.  Il  consigliere di cui alla lettera a) comma 1
dell'art.  9,  che  cessi dal mandato, ha la facolta' di continuare a
versare  mensilmente  i  contributi  mancanti  per ottenere l'assegno
vitalizio fino alla misura massima.
    2.  I  consiglieri  di  cui  alle  lettere b)  e c)  del  comma 1
dell'Art.  9,  che  abbiano  versato  i  contributi per un periodo di
esercizio  del  mandato non inferiore a dodici mesi hanno la facolta'
di  continuare  a  versare  mensilmente  i  contributi  mancanti  per
ottenere l'assegno vitalizio fino alla misura massima.
    3.  Il consigliere decade dalla facolta' prevista dai commi 1 e 2
qualora  opti  per  la  corresponsione dell'assegno o non effettui il
versamento delle quote entro il termine massimo di dieci giorni dalla
fine di ogni mese.
    4.  I  consiglieri  che  al momento della cessazione del mandato,
abbiano raggiunto il limite di eta' per il conseguimento dell'assegno
vitalizio  o  lo  raggiungano  prima  del  periodo  occorrente per il
completamento  del periodo contributivo, hanno la facolta' di versare
in   unica   soluzione   il  totale  delle  mensilita'  mancanti  per
l'ottenimento dell'assegno vitalizio fino alla misura massima.».
    10.  L'art. 14 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e' cosi'
modificato:
      a) al primo comma le parole: «e che, pur avendone facolta', non
intenda  proseguire  nel  versamento  dei contributi necessari per il
completamento del periodo minimo stesso,» sono soppresse;
      b) al  secondo  comma,  alla  fine  sono  aggiunte  le seguenti
parole:  «In tal caso non viene corrisposto l'assegno di fine mandato
e il contributo per spese di malattia e funerarie.».
    11.  Al  primo  comma dell'Art. 16 della legge regionale 10 marzo
1973, n. 9 le parole: «alla Cassa» sono soppresse.
    12.  Al  primo  comma dell'Art. 19 della legge regionale 10 marzo
1973,  n.  9  le  parole:  «la  Cassa»  sono sostituite dalle parole:
«l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.».
    13. Al Titolo III della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, dopo
la  sezione  II  «Assegno  di  reversibilita» e' inserita la seguente
sezione: «Sezione III - Assegno di fine mandato».
    14.  Dopo l'Art. 19 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, e'
inserito il seguente articolo:
    «Art.   19-bis.  -  1.  L'ufficio  di  presidenza  del  consiglio
regionale,  e'  autorizzato  ad  erogare  ai  consiglieri  regionali,
cessati  dal mandato, deceduti o dimissionari, un assegno pari ad una
mensilita'  dell'indennita'  consiliare  per  ogni  anno di effettivo
esercizio del mandato.
    2.  A  i consiglieri che abbiano gia' percepito l'assegno di fine
mandato   e  che  siano  stati  rieletti,  spetta  la  riliquidazione
dell'assegno  determinato  sull'intero periodo dei mandati sulla base
dell'indennita' consiliare vigente alla data del1'ultima cessazione.
    3.  Ai  fini  del computo del periodo di mandato per l'erogazione
dell'assegno  di  cui  al  comma 1, la frazione di anno; che sia pari
almeno a sei mesi e un giorno, si calcola come anno intero.
    15.  Le disposizioni di cui all'Art. 19-bis della legge regionale
10 marzo  1973,  n.  9,  come  introdotto  dal  comma 14 del presente
articolo,  hanno  effetto  a  decorrere  dalle cessazioni a qualsiasi
titolo che si verificano dopo il 1° gennaio 2007.