(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 111 del 26 dicembre 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifica delIa legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni 1. Il titolo della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e' cosi' sostituito: disciplina dell `assistenza sanitaria, dell `assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali. 2. La rubrica del titolo III e' cosi' sostituita: «Trattamento indennitario dfferito. 3. L'art. 7 e' cosi' sostituito: «Art. 7. - 1. Il trattamento indennitario. dei consiglieri regionali oltre alle indennita' previste dalla legislazione regionale in vigore, e' comprensivo dell'assegno vitalizio, dell'assegno di reversibilita', dell'assegno di fine mandato e del contributo per spese di malattia e funerarie disciplinati dalla presente legge e dal regolamento regionale 30 giugno 1973, n. 4. 2. L'istruzione delle pratiche, la tenuta dei conti ed ogni altra incombenza inerente la corresponsione degli assegni vitalizi, degli assegni di reversibilita', degli assegni di fine mandato e del contributo per spese di malattia e funerarie sono curate dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale attraverso gli uffici del consiglio regionale. 3. Le spese per la corresponsione delle indennita' differite di cui al comma 1 sono a carico del bilancio regionale. 4. I contributi obbligatori di cui all'Art. 8 e i contributi volontari di cui agli articoli 12 e 13 sono versati nel capitolo di entrata n. 8378 del bilancio regionale avente la seguente denominazione «Contributi a carico dei consiglieri regionali di cui agli articoli 8, 12 e 13 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modifiche e integrazioni». 4. L'art. 8 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e' cosi' sostituito: «Art. 8. - 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'Art. 7, alle spese derivanti dal trattamento indennitario differito si provvede con: a) una quota posta a carico dei consiglieri regionali pari al 30 per cento dell'indennita' di carica di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, al netto delle ritenute fiscali erariali riferibili alla stessa, con cio' intendendosi quelle determinate esclusivamente su tale reddito, senza tener conto di eventuali altri redditi, deduzioni e detrazioni d'imposta, anche se conosciute dal sostituto d'imposta; b) gli interessi eventualmente maturati, a partire dall'esercizio 1973, sui fondi messi a disposizione del Presidente del Consiglio regionale a norma dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1973, n. 853; c) eventuali altre elargizioni. 2. La quota di cui alla lettera a) del comma 1 e' dovuta anche dai consiglieri regionali dipendenti da pubbliche amministrazioni, collocati in aspettativa a norma dell'Art. 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che abbiano optato, in luogo dell'indennita' consiliare, per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza. 5. L'art. 9 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e' cosi' sostituito: «Art. 9. - 1. Hanno diritto a conseguire l'assegno vitalizio: a) i consiglieri eletti fino alla quinta legislatura compresa, cessati dal mandato, che abbiano compiuto cinquantacinque anni di eta', ed abbiano almeno cinque anni di contribuzione; b) consiglieri eletti per la prima volta a partire dalla sesta legislatura compresa, cessati dal mandato, alle seguenti condizioni: 1) abbiano compiuto sessanta anni di eta', salvo quanto previsto dal comma 4; 2) abbiano esercitato il mandato per almeno dodici mesi; 3) abbiano versato i contributi per un periodo complessivo di almeno cinque anni; c) consiglieri eletti per la prima volta a partire dalla nona legislatura compresa, cessati dal mandato, alle seguenti condizioni: 1) abbiano compiuto sessantacinque anni di eta', salvo quanto previsto dal comma 4; 2) abbiano esercitato il mandato per almeno dodici mesi; 3) abbiano versato i contributi per un periodo complessivo di almeno cinque anni. 2. Hanno diritto inoltre a conseguire l'assegno vitalizio: a) i consiglieri che, nel corso del mandato, siano divenuti inabili al lavoro in modo permanente per cause dipendenti dall'esercizio del mandato consiliare e ne siano quindi cessati, qualunque sia la loro eta' ed il periodo di contribuzione; b) i consiglieri che nel corso del mandato siano divenuti per altra causa inabili al lavoro in modo permanente e ne siano quindi cessati, qualora abbiano un periodo di contribuzione di almeno cinque anni, indipendentemente dal limite minimo di eta'; c) i consiglieri che dopo la cessazione del mandato siano di venuti inabili al lavoro in modo permanente, qualora abbiano un periodo di contribuzione di almeno cinque anni, indipendentemente dal limite minimo di eta'. 3. Per i consiglieri inabili al lavoro in modo permanente, si prescinde dal limite minimo di eta'. 4. Possono chiedere l'anticipata corresponsione dell'assegno vitalizio: a) i consiglieri di cui alla lettera b) del comma 1, cessato il mandato, al compimento del cinquantacinquesimo anno di eta'. In tal caso la misura dell'assegno e' ridotta secondo la seguente tabella: ===================================================================== Eta' di pensionamento | Coefficiente di riduzione ===================================================================== 55 |0,7604 56 |0,8016 57 |0,8460 58 |0,8936 59 |0,9448 b) i consiglieri, di cui alla lettera c) del comma 1, cessato il mandato, al compimento del sessantesimo anno di eta'. In tal caso la misura dell'assegno e' ridotta secondo la seguente tabella: ===================================================================== Eta' di pensionamento | Coefficiente di riduzione ===================================================================== 60 |0,7604 61 |0,8016 62 |0,8460 63 |0,8936 64 |0,9448 5. Ai fini del computo degli anni di contribuzione e di anticipazione, la frazione di anno che sia pari almeno a sei mesi e un giorno si calcola come anno intero. 6. I consiglieri che al momento della cessazione del mandato, abbiano raggiunto il limite di eta' per il conseguimento dell'assegno vitalizio o lo raggiungano prima del periodo occorrente per il quinquennio contributivo per l'ottenimento dell `assegno vitalizio nella misura massima, hanno la facolta' di versare in unica soluzione il totale delle mensilita' mancanti per il completamento del relativo periodo contributivo del quinquennio.». 6. L'art. 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e' cosi' sostituito: «Art. 10. - 1. L'assegno vitalizio spettante dopo cinque anni di contribuzione e' commisurato al 35 per cento dell'indennita' consiliare lorda. 2. Ai soli fini della determinazione dell'assegno vitalizio, dell'assegno di fine mandato e del contributo per spese di malattia efunerarie, l'indennita' consiliare lorda e' pari all'ottanta per cento dell'indennita' parlamentare. 3. Per ogni anno di contribuzione oltre il quinto anno l'assegno vitalizio e' aumentato del 5 per cento sino al raggiungimento del 60 per cento della medesima indennita'. Per ogni anno di contribuzione oltre il decimo anno l'assegno e' aumentato del 4 per cento fino al raggiungimento dell'80 per cento della medesima indennita'. 4. L'assegno vitalizio di cui alla lettera b) del comma 2 dell'Art. 9 e' stabilito, qualora il consigliere non abbia raggiunto il quinto anno di contribuzione, nella misura minima fissata al comma 1. 5. Nel caso in cui gli anni di contribuzione siano piu' di cinque si procede a norma del comma 3 del presente articolo. 6. Ai fini del computo degli anni di contribuzione, la frazione di anno che sia pari almeno a sei mesi e un giorno si calcola come anno intero. 7. La rideterminazione della quota a carico dei consiglieri regionali, cosi' come stabilita dal comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 come sostituito dal comma 4 del presente articolo, ha effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. 8. Le disposizioni di cui all'Art. 10 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 come sostituito dal comma 6 del presente articolo, hanno effetto a decorre dal 1° gennaio 2010. 9. L'art. 12 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e' cosi' sostituito: «Art. 12. - 1. Il consigliere di cui alla lettera a) comma 1 dell'art. 9, che cessi dal mandato, ha la facolta' di continuare a versare mensilmente i contributi mancanti per ottenere l'assegno vitalizio fino alla misura massima. 2. I consiglieri di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'Art. 9, che abbiano versato i contributi per un periodo di esercizio del mandato non inferiore a dodici mesi hanno la facolta' di continuare a versare mensilmente i contributi mancanti per ottenere l'assegno vitalizio fino alla misura massima. 3. Il consigliere decade dalla facolta' prevista dai commi 1 e 2 qualora opti per la corresponsione dell'assegno o non effettui il versamento delle quote entro il termine massimo di dieci giorni dalla fine di ogni mese. 4. I consiglieri che al momento della cessazione del mandato, abbiano raggiunto il limite di eta' per il conseguimento dell'assegno vitalizio o lo raggiungano prima del periodo occorrente per il completamento del periodo contributivo, hanno la facolta' di versare in unica soluzione il totale delle mensilita' mancanti per l'ottenimento dell'assegno vitalizio fino alla misura massima.». 10. L'art. 14 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e' cosi' modificato: a) al primo comma le parole: «e che, pur avendone facolta', non intenda proseguire nel versamento dei contributi necessari per il completamento del periodo minimo stesso,» sono soppresse; b) al secondo comma, alla fine sono aggiunte le seguenti parole: «In tal caso non viene corrisposto l'assegno di fine mandato e il contributo per spese di malattia e funerarie.». 11. Al primo comma dell'Art. 16 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 le parole: «alla Cassa» sono soppresse. 12. Al primo comma dell'Art. 19 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 le parole: «la Cassa» sono sostituite dalle parole: «l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.». 13. Al Titolo III della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, dopo la sezione II «Assegno di reversibilita» e' inserita la seguente sezione: «Sezione III - Assegno di fine mandato». 14. Dopo l'Art. 19 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, e' inserito il seguente articolo: «Art. 19-bis. - 1. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale, e' autorizzato ad erogare ai consiglieri regionali, cessati dal mandato, deceduti o dimissionari, un assegno pari ad una mensilita' dell'indennita' consiliare per ogni anno di effettivo esercizio del mandato. 2. A i consiglieri che abbiano gia' percepito l'assegno di fine mandato e che siano stati rieletti, spetta la riliquidazione dell'assegno determinato sull'intero periodo dei mandati sulla base dell'indennita' consiliare vigente alla data del1'ultima cessazione. 3. Ai fini del computo del periodo di mandato per l'erogazione dell'assegno di cui al comma 1, la frazione di anno; che sia pari almeno a sei mesi e un giorno, si calcola come anno intero. 15. Le disposizioni di cui all'Art. 19-bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, come introdotto dal comma 14 del presente articolo, hanno effetto a decorrere dalle cessazioni a qualsiasi titolo che si verificano dopo il 1° gennaio 2007.