(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 52 del 19 dicembre 2006) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' e oggetto 1. In attuazione del combinato disposto degli articoli 3, comma primo, lettere h) ed i), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), 117, comma terzo, della Costituzione, e 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e nel rispetto di quanto stabilito dai decreti legislativi 28 dicembre 1989, n. 430 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta in materia di previdenza ed assicurazioni sociali), come modificato dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 197 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di previdenza complementare), e 24 aprile 2006, n. 208 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di contributi per la copertura di oneri sanitari ed assistenziali), la Regione, con la presente legge, si propone di fornire maggiore sicurezza economica e benessere alle persone fisiche che risiedono nella Regione o che ivi esercitano la loro attivita' lavorativa e professionale come dipendenti, pubblici o privati, ovvero in forma autonoma. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Regione interviene promuovendo e tutelando: a) l'adesione a forme pensionistiche complementari; b) l'adesione a ogni altro strumento previdenziale a favore delle persone fisiche prive di coperture pensionistiche complementari; c) iniziative di natura assistenziale. 3. In conformita' a quanto previsto dalla normativa statale vigente, la Regione puo', inoltre, promuovere e istituire forme pensionistiche complementari a base territoriale regionale.