(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n.
                      52 del 19 dicembre 2006)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Finalita' e oggetto
    1.  In  attuazione del combinato disposto degli articoli 3, comma
primo, lettere h) ed i), della legge costituzionale 26 febbraio 1948,
n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), 117, comma terzo, della
Costituzione,  e  10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e nel
rispetto  di  quanto  stabilito  dai  decreti legislativi 28 dicembre
1989,  n.  430  (Norme  di  attuazione  dello statuto speciale per la
Regione  Valle  d'Aosta  in  materia  di  previdenza ed assicurazioni
sociali),  come modificato dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
197  (Norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale  della  Regione
autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee  d'Aoste  in  materia  di  previdenza
complementare),  e  24 aprile 2006, n. 208 (Norme di attuazione dello
statuto  speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste
in  materia  di  contributi  per  la  copertura  di oneri sanitari ed
assistenziali),  la  Regione,  con  la  presente legge, si propone di
fornire maggiore sicurezza economica e benessere alle persone fisiche
che  risiedono  nella  Regione o che ivi esercitano la loro attivita'
lavorativa  e  professionale  come  dipendenti,  pubblici  o privati,
ovvero in forma autonoma.
    2.  Per  le  finalita'  di  cui al comma 1, la Regione interviene
promuovendo e tutelando:
      a) l'adesione a forme pensionistiche complementari;
      b) l'adesione  a  ogni  altro  strumento previdenziale a favore
delle    persone    fisiche   prive   di   coperture   pensionistiche
complementari;
      c) iniziative di natura assistenziale.
    3.  In  conformita'  a  quanto  previsto  dalla normativa statale
vigente,  la  Regione  puo',  inoltre,  promuovere  e istituire forme
pensionistiche complementari a base territoriale regionale.