(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 6 del 6 febbraio 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Disposizioni generali 1. La Regione disciplina con la presente legge l'esercizio delle deroghe attuabili ogni qualvolta ricorrano le condizioni di cui all'Art. 9, comma 1, lettere a) e c), della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, in conformita' alle prescrizioni della stessa direttiva e dell'Art. 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n, 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). La giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) o altro istituto faunistico riconosciuto a livello regionale, puo' adottare provvedimenti di limitazione o sospensione dei prelievi autorizzati, qualora si riscontrino fluttuazioni negative nello stato di conservazione delle popolazioni delle specie oggetto del prelievo in deroga. 2. Le province, entro il 15 maggio di ogni anno, trasmettono alla Regione i dati relativi ai prelievi effettuati. 3. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Regione provvede agli adempimenti di cui all'Art. 19-bis, comma 5, della legge n. 157/1992.