(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia n. 6 del 6 febbraio 2007)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Disposizioni generali
1. La Regione disciplina con la presente legge l'esercizio delle
deroghe attuabili ogni qualvolta ricorrano le condizioni di cui
all'Art. 9, comma 1, lettere a) e c), della direttiva 79/409/CEE del
Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli
uccelli selvatici, in conformita' alle prescrizioni della stessa
direttiva e dell'Art. 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n, 157
(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio). La giunta regionale, sentito l'Istituto
nazionale per la fauna selvatica (INFS) o altro istituto faunistico
riconosciuto a livello regionale, puo' adottare provvedimenti di
limitazione o sospensione dei prelievi autorizzati, qualora si
riscontrino fluttuazioni negative nello stato di conservazione delle
popolazioni delle specie oggetto del prelievo in deroga.
2. Le province, entro il 15 maggio di ogni anno, trasmettono alla
Regione i dati relativi ai prelievi effettuati.
3. Entro il 30 giugno di ogni anno, la Regione provvede agli
adempimenti di cui all'Art. 19-bis, comma 5, della legge n. 157/1992.