(Pubblicata  nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
                 Lombardia n. 6 del 6 febbraio 2007)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Disposizioni generali

    1.  La Regione disciplina con la presente legge l'esercizio delle
deroghe  attuabili  ogni  qualvolta  ricorrano  le  condizioni di cui
all'Art.  9, comma 1, lettere a) e c), della direttiva 79/409/CEE del
Consiglio,  del  2 aprile  1979,  relativa  alla  conservazione degli
uccelli  selvatici,  in  conformita'  alle  prescrizioni della stessa
direttiva  e  dell'Art.  19-bis  della legge 11 febbraio 1992, n, 157
(Norme  per  la  protezione  della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo   venatorio).   La   giunta  regionale,  sentito  l'Istituto
nazionale  per  la fauna selvatica (INFS) o altro istituto faunistico
riconosciuto  a  livello  regionale,  puo'  adottare provvedimenti di
limitazione  o  sospensione  dei  prelievi  autorizzati,  qualora  si
riscontrino  fluttuazioni negative nello stato di conservazione delle
popolazioni delle specie oggetto del prelievo in deroga.
    2. Le province, entro il 15 maggio di ogni anno, trasmettono alla
Regione i dati relativi ai prelievi effettuati.
    3.  Entro  il  30 giugno  di  ogni anno, la Regione provvede agli
adempimenti di cui all'Art. 19-bis, comma 5, della legge n. 157/1992.