(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 6 del 6 febbraio 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Disposizioni generali 1. La Regione, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) quale autorita' abilitata a dichiarare la sussistenza delle condizioni previste, disciplina con la presente legge ai sensi dell'Art. 9, comma 1, lettera c), e comma 2, della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, la cattura di uccelli da richiamo prevista dall'Art. 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). 2. Il Consiglio regionale approva con legge, entro il mese di giugno di ogni anno, il piano elaborato dalla giunta regionale con cui e' individuato il numero massimo di impianti da abilitare per provincia e il numero massimo dei richiami vivi da catturare per singola specie consentita e complessivamente per ogni provincia. 3. Le catture sono attuate secondo le disposizioni contenute nell'allegato D della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attivita' venatoria) e hanno lo scopo di ricostituire annualmente, ove necessario, il patrimonio di richiami vivi dei cacciatori da appostamento residenti in Lombardia, anche in relazione alla Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici pubblicata nell'agosto 2004 dalla Commissione europea. 4. La giunta regionale puo' adottare provvedimenti di limitazione o sospensione delle catture autorizzate qualora si riscontrino fluttuazioni negative nello stato di conservazione delle popolazioni delle specie oggetto di cattura in deroga. 5. Entro il mese di febbraio di ogni anno, la Regione provvede agli adempimenti di cui all'Art. 19-bis, comma 5, della legge n. 157/1992. 6. La Regione, al fine di incentivare l'attivita' di allevamento di uccelli utilizzabili come richiami vivi, approva e finanzia, tramite apposite convenzioni, specifici progetti di allevamento proposti dalle associazioni ornitologiche riconosciute a livello regionale e nazionale.