(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 27 del 13 giugno 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modificazioni e integrazioni all'Art. 34-bis della legge regionale n. 14/1994 1. L'alinea del comma 1 dell'Art. 34-bis della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e' sostituito dal seguente: «1. Le province adottano sulla base dell'accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni stabiliti dall'Art. 9 della direttiva n. 79/409/CEE, acquisito il parere favorevole motivato dell'osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche e acquisito dall'Istituto nazionale della fauna selvatica il quantitativo nazionale di cui alla lettera e) del presente comma, il provvedimento di deroga avente carattere eccezionale e di durata non superiore ad un anno, specificando.». 2. Alla lettera a) del comma 1 dell'Art. 34-bis della legge regionale n. 14/1994 le parole: «tra quelle indicate al comma 1-bis» sono soppresse. 3. La lettera e) del comma 1 dell'Art. 34-bis della legge regionale n. 14/1994 e' sostituita dalla seguente: «e) con riferimento all'Art. 9, comma 1, lettere a) e b), della direttiva n. 79/409/CEE, il numero dei capi prelevabili complessivamente nell'intero periodo e, con riferimento alla lettera c), il numero dei capi prelevabili complessiva- niente nell'intero periodo rapportato al quantitativo stabilito a livello nazionale;». 4. Alla lettera f) del comma 1 dell'Art. 34-bis della legge regionale n. 14/1994 dopo le parole: «i controlli» sono aggiunte le seguenti: «sul numero massimo di capi prelevabili stabilito». 5. Alla lettera g) del comma 1 dell'Art. 34-bis della legge regionale n. 14/1994 dopo il numero «409» sono aggiunte le seguenti parole: «, dando atto della mancanza di soluzioni alternative.». 6. Il comma 1-bis dell'Art. 34-bis della legge regionale n. 14/1994 e' sostituito dal seguente: «1-bis. L'osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche verifica la compatibilita' dei prelievi in deroga avvalendosi anche del parere tecnico-scientifico sulla relazione annuale di docenti universitari esperti in materia designati dalla giunta regionale.».