(Pubblicato nel suppl. ord. Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 25 del 6 giugno 2007) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato La commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'Art. 39, comma 1, dello Statuto regionale. LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'Art. 62, comma 1, lettera h) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 «Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale» disciplina gli interventi per la realizzazione di nuovi edifici per le attivita' produttive agricole, o per ampliamento di quelli esistenti, da realizzare in zona agricola, da parte delle imprese agricole, in deroga all'indice di utilizzazione territoriale di cui all'Art. 34, comma 4, della medesima legge regionale. 2. Il regolamento, in attuazione del titolo II, capo II della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Piano urbanistico territoriale), nonche' ai sensi dell'Art. 34, comma 5, della legge regionale n. 11/2005, individua le specialita' produttive, le tipologie degli impianti, le caratteristiche edilizie degli edifici al fine di favorirne l'inserimento nello spazio rurale.