(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 59 del 3
                            luglio 2007)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'

    1. La Regione del Veneto, in conformita' all'Art. 4 dello statuto
e  nell'esercizio dei propri poteri per garantire a tutti i cittadini
i   servizi  alla  tutela  della  salute,  favorisce  interventi  per
promuovere  la  donazione di sangue, di midollo osseo e di organo tra
viventi  e  riconosce  il  donatore  quale  promotore  di un primario
servizio socio-sanitario utile a tutta la comunita'.