(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 59 del 3 luglio 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione del Veneto, in conformita' all'Art. 4 dello statuto e nell'esercizio dei propri poteri per garantire a tutti i cittadini i servizi alla tutela della salute, favorisce interventi per promuovere la donazione di sangue, di midollo osseo e di organo tra viventi e riconosce il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario utile a tutta la comunita'.