(Pubblicata nella Gezzetta ufficiale della Regione Sicilia n. 39 del 30 agosto 2007) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Personale a contratto 1. Nelle more della definizione del processo di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato dalla Regione, ai sensi degli articoli 14, comma 14, e 23-quater del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, in legge 30 marzo 1998, n. 61 e della determinazione della dotazione organica del personale del dipartimento regionale della protezione civile, al fine di assicurare l'attivita' istituzionale, il dipartimento regionale della protezione civile e' autorizzato a prorogare i contratti in essere con il predetto personale fino al 31 dicembre 2007 e, comunque, nei limiti di stanziamento autorizzato dal presente articolo. 2. Qualora non sia stata definita la previsione di cui al comma 1, il dipartimento regionale della protezione civile e' autorizzato a prorogare i contratti del personale di cui al comma 1 fino al 31 dicembre 2008 e, comunque, nei limiti di stanziamento autorizzato dal presente articolo. 3. Al comma 3-bis della legge regionale n. 31 agosto 1998, n. 14, come introdotto dall'art. 21, comma 5, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, le parole «e con priorita' per il» sono sostituite con le parole «limitatamente al». 4. Per le finalita' del comma 1 e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2007, la spesa di 4900 migliaia di euro e, per l'esercizio 2008, la spesa di 14.700 migliaia di euro. 5. Agli oneri discendenti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4.900 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2007 e 14.700 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2008, si provvede con le maggiori entrate di seguito indicate in migliaia di euro: ===================================================================== UPB |Capitoli | Denominazione |2007 | 2008 ===================================================================== | |Ritenute sugli interessi e redditi | | 4.3.1.1.3|cap. 1026|di capitale |4.900|14.700