(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione
Lombardia n. 32 del 9 agosto 2007
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. La Regione con la presente legge, nel rispetto delle norme
generali sull'istruzione, dei principi fondamentali, dei livelli
essenziali delle prestazioni e dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche, esercita la potesta' concorrente in materia di
istruzione e la potesta' esclusiva in materia di istruzione e
formazione professionale.
2. Per sistema di istruzione e formazione professionale s'intende
l'insieme dei percorsi funzionali all'assolvimento del diritto-dovere
all'istruzione e alla formazione e all'obbligo di istruzione, nonche'
all'inserimento e alla permanenza attiva nel mondo del lavoro e nel
contesto sociale a livello europeo, nazionale e locale, alla crescita
delle conoscenze e delle competenze lungo tutto l'arco della vita,
alla promozione dello sviluppo professionale degli operatori delle
istituzioni scolastiche e formative.