(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia
Giulia n. 9 del 27 febbraio 2008)
IL PRESIDENTE
Premesso che l'art. 10 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 -
«Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia
residenziale pubblica» - dispone, tra l'altro, che l'Amministrazione
regionale e' autorizzata a concedere garanzie integrative di cui
all'art. 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 per
l'acquisto, la costruzione o il recupero di immobili a uso
residenziale, limitatamente alla prima casa.
Visto il decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n.
0120/Pres., con il quale e' stato emanato il «Regolamento di
esecuzione della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente i
criteri e le modalita' per la concessione delle garanzie integrative
di cui all'art. 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4»;
Visto l'art. 12 della sopra citata legge regionale n. 6/2003, il
quale stabilisce che i regolamenti sono approvati previo parere
vincolante della Commissione consiliare competente;
Vista la deliberazione n. 3108 del 14 dicembre 2007, con la quale
la Giunta regionale ha approvato in via preliminare il regolamento
recante «Modifiche al regolamento di esecuzione della legge regionale
7 marzo 2003, n. 6, concernente i criteri e le modalita' per la
concessione delle garanzie integrative di cui all'art. 5 della legge
regionale 26 febbraio 2001, n. 4 emanato con decreto del Presidente
della Regione 13 aprile 2004, n. 0120/Pres.ne ha disposto la
contestuale trasmissione alla Commissione consiliare competente;
Preso atto che, ai sensi del citato art. 12 della legge regionale
n. 6/2003, la IV Commissione consiliare. nella seduta n. 178 del 29
gennaio 2008, ha espresso parere favorevole riguardo al testo
approvato in via preliminare dalla Giunta regionale con deliberazione
n. 3108/2007;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 286 dell'8
febbraio 2008 che ha approvato le modifiche da apportare al
regolamento concernente la concessione delle garanzie integrative di
cui all'art. 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4;
Ritenuto di adottare le «Modifiche al regolamento di esecuzione
della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente i criteri e le
modalita' per la concessione delle garanzie integrative di cui
all'art. 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 emanato con
decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0120/Pres.»;
Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;
Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 286 dell'8
febbraio 2008;
Decreta:
1. Sono approvate le «Modifiche al regolamento di esecuzione della
legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente i criteri e le
modalita' per la concessione delle garanzie integrative di cui
all'art. 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 emanato con
decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0120/Pres.»di
cui all'allegato «A» quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento.
2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare
osservare dette disposizioni quali modifiche a regolamento della
Regione.
3. Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
ILLY