(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia
Giulia n. 26 del 25 giugno 2008)
IL PRESIDENTE
Vista la direttiva 79/409/CEE del consiglio, del 2 aprile 1979,
concernente la conservazione degli uccelli selvatici presenti allo
stato naturale in tutta l'Unione europea e dei relativi habitat, che
definisce una serie di principi ecologici e di obblighi giuridici
applicabili all'attivita' venatoria;
Vista la direttiva 92/43/CEE del consiglio, del 21 maggio 1992,
concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche;
Vista la legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 concernente le
«Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia derivanti all'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva
79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in
conformita' al parere motivato della commissione delle Comunita'
europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche (legge comunitaria 2006)» che,
all'art. 3, detta misure di conservazione generali per le zone di
protezione speciale (ZPS) e, all'art. 4, commi 2, 3, 4 e 5 prevede
che con regolamento regionale siano:
a) individuate le caratteristiche distintive di ciascuna
tipologia ambientale ed attribuita ciascuna ZPS ad una o piu' delle
stesse tipologie;
b) disciplinate le attivita' di addestramento e allenamento dei
cani da caccia nonche' lo svolgimento di gare e prove cinofile;
c) individuati i perimetri delle zone umide naturali e
artificiali e la fascia di rispetto dai loro confini in cui si
applica il divieto di cui all'art. 3, comma 2, lettera k), della
citata della legge regionale n. 14/2007;
Vista la deliberazione della giunta regionale 12 giugno 2008, n.
1112, con la quale, tra l'altro, la giunta regionale ha preso atto
che:
l'art. 5 del «Regolamento concernente la caratterizzazione
tipologica delle ZPS, la disciplina delle attivita' cinofile
consentite al loro interno e l'individuazione delle zone soggette a
limitazioni nell'utilizzo di munizioni in attuazione dell'art. 4
della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14», emanato con decreto del
Presidente della Regione n. 20 settembre 2007, n. 0301/Pres.
disciplina l'attivita' di addestramento e allenamento di cani da
caccia all'interno delle ZPS;
le attivita' di addestramento e allenamento di cani da caccia
gia' autorizzate ai sensi della normativa previgente, ovvero ai sensi
dell'art. 12-ter della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30
«Gestione ed esercizio dell'attivita' venatoria nella regione
Friuli-Venezia Giulia», si svolgono su zone di scarso rilievo
faunistico e che, pertanto, qualora si svolgano all'interno di
aziende agri-turistico-venatorie e zone cinofile il cui territorio
sia compreso nel perimetro di ZPS individuate dopo la data di
rilascio dell'autorizzazione all'istituzione o al rinnovo delle
aziende e delle zone cinofile, possono continuare a svolgersi in
conformita' all'autorizzazione rilasciata sino alla scadenza della
medesima;
l'art. 1 del regolamento sopraindicato indica, tra le finalita',
l'individuazione dei perimetri delle zone umide naturali e
artificiali e la fascia di rispetto dai loro confini in cui si
applica il divieto di cui all'art. 3, comma 2, lettera k), della
citata legge regionale n. 14/2007, nonche' l'art. 8 del citato
regolamento che individua i perimetri in cui si applica il divieto di
cui all'art. 3, comma 2, lettera k), della citata legge regionale n.
14/2007;
la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 «Disposizioni per la
programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attivita' venatoria»
e, in particolare, l'art. 46 ha sostituito la lettera k) del comma 2
dell'art. 3 della legge regionale n. 14/2007, che vietava nelle ZPS
l'utilizzo delle munizioni contenenti graniglia di piombo e acciaio,
vietando attualmente nelle ZPS l'utilizzo del munizionamento a
pallini di piombo, fatta eccezione per i pallini di piombo nichelato;
Visto che con la deliberazione n. 1112/2008 sopra menzionata la
giunta regionale ha approvato le modifiche al regolamento emanato con
decreto del Presidente della Regione 20 settembre 2007, n.
0301/Pres., concernente la caratterizzazione tipologica delle ZPS, la
disciplina delle attivita' cinofile consentite al loro interno e
l'individuazione delle zone soggette a limitazioni nell'utilizzo di
munizioni in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 14 giugno
2007, n. 14, nel testo allegato al presente provvedimento di cui
costituisce parte integrante e sostanziale;
Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;
Decreta:
1. Sono approvate le modifiche al regolamento emanato con decreto
del Presidente della Regione 20 settembre 2007, n. 0301/Pres.
concernente la caratterizzazione tipologica delle ZPS, la disciplina
delle attivita' cinofile consentite al loro interno e
l'individuazione delle zone soggette a limitazioni nell'utilizzo di
munizioni in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 14 giugno
2007, n. 14 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia derivanti all'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e
9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli
uccelli selvatici in conformita' al parere motivato della commissione
delle Comunita' europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della
direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (legge
comunitaria 2006)», nel testo allegato al presente decreto quale
parte integrante.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare
dette disposizioni quali modifiche a Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
TONDO