(Pubblicata nel S.O. n. 129 al Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio
n. 41 del 7 novembre 2008)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Modifiche alla legge regionale 18 novembre 1999, n. 33
«Disciplina relativa al settore del commercio» e successive modifiche
1. All'art. 4 della legge regionale n. 33/1999 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'esercizio dell'attivita' e' subordinato al possesso dei
requisiti morali di cui all'art. 5, comma 2 del decreto legislativo
114/1998, dei requisiti professionali di cui all'art. 5, comma 2,
lettera a) della presente legge limitatamente al settore merceologico
alimentare, del titolo autorizzatorio, ove previsto dalla presente
legge, nonche' al rispetto dei contratti collettivi nazionali di
lavoro e degli obblighi contributivi e previdenziali.»;
b) al comma 3-bis:
1) le parole: «In particolare sono considerati in possesso del
requisito professionale indicato al comma 3:» sono sostituite dalle
seguenti: «Sono inoltre considerati in possesso dei requisiti
professionali:»;
2) dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
«b-bis) coloro che hanno esercitato in proprio, per almeno due
anni nell'ultimo quinquennio, l'attivita' di vendita all'ingrosso o
al dettaglio di prodotti alimentari o che hanno prestato la propria
opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese
esercenti l'attivita' nel settore alimentare, in qualita' di
dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o,
se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado
dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore familiare, comprovata
dall'iscrizione all'INPS;
b-ter) coloro che hanno frequentato con esito positivo un corso
professionale per il commercio relativo al settore merceologico
alimentare, istituito o riconosciuto da un'altra Regione o dalle
Province autonome di Trento e Bolzano.».
2. All'art. 6 della legge regionale n. 33/1999 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 1 dopo le parole: «autorizza l'attivita' di appositi
centri, a livello provinciale», sono inserite le seguenti: «o
regionale,»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. I centri di cui al comma i che svolgono attivita' di
livello regionale o di coordinamento dei centri provinciali possono
essere costituiti dalle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative almeno a livello regionale.».
3. All'art. 7 della legge regionale n. 33/1999 sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al numero 3) del comma 2 dopo le parole: «l'ambito
provinciale» sono inserite le seguenti: «o regionale»;
b) al comma 6 dopo le parole: «a livello provinciale» sono
inserite le seguenti: «o regionale».
4. Il numero 1) della lettera d) del comma 1 dell'art. 31 della
legge regionale n. 33/1999 e' sostituito dal seguente:
«1) l'individuazione dei giorni e delle zone del territorio nei
quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di chiusura
domenicale, festiva ed infrasettimanale, nei periodi di maggior
afflusso turistico, in occasione di eventi e manifestazioni di
particolare importanza, nonche' al fine di favorire le esigenze ed i
ritmi di vita della cittadinanza; tale deroga e' consentita per un
periodo massimo di quaranta settimane, fatte salve le disposizioni
contenute nell'articolo i 1, comma 5, del decreto legislativo
114/1998; ».
5. L'art. 32 della legge regionale n. 33/1999 e la lettera c) del
comma 1 dell'art. 82 della legge regionale 27 febbraio 2004, n. 2
sono abrogati.
6. Al comma 3 dell'art. 45 della legge regionale n. 33/1999, come
sostituito dall'art. 111, comma 1, lettera c) della legge regionale
28 aprile 2006, n. 4, dopo le parole: «dell'azienda» sono aggiunte le
seguenti: «, effettuati secondo la normativa vigente.».