(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana 
                     n. 7 del 12 febbraio 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
 
    Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione; 
    Visto l'art. 2 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
giugno 2001  n.  380  (Testo  unico  delle  disposizioni  legislative
regolamentari in materia edilizia); 
    Visto l'art. 7 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1  (Norme
per il governo del territorio); 
    Considerato che: 
      1. Le politiche regionali di governo del territorio  perseguono
l'obiettivo del risparmio di nuovo suolo per rispondere alla  domanda
di sviluppo urbanistico e di residenza in particolare; 
      2. Il quadro normativo vigente valorizza in Toscana il rapporto
di cooperazione fra i vari  livelli  istituzionali  competenti  nelle
materie di governo del territorio e  pianificazione  urbanistica,  al
fine di massimizzare il perseguimento del duplice  obiettivo  di  uno
sviluppo del territorio e delle funzioni da esso ospitate  e  di  una
sua tutela all'insegna del principio della sostenibilita'; 
      3. Da anni si e' andata a produrre una  varieta'  di  norme  in
altre regioni indirizzate a disciplinare il recupero a fini abitativi
dei sottotetti, intendendo con tale  termine  lo  spazio  soprastante
l'ultimi piano di edificio e sottostante a copertura; 
      4. Ferma restando la disciplina in essere per le iniziative che
prevedano tale recupero con sopraelevazione del piano  di  copertura,
e' opportuno definire  una  disciplina  anche  per  consentire,  alle
medesime condizioni,  il  recupero  abitativo  dei  sottotetti  senza
ricorrere alle sopraelevazioni, garantendo comunque il  rispetto  dei
requisiti igienico-sanitari fissati dalla vigente normativa nazionale
in termini prestazionali  ove  cio'  non  sia  possibile  in  termini
meramente dimensionali; 
      5.  La  disciplina  proposta   non   opera   in   deroga   alla
pianificazione urbanistica, ma in  stretta  sintonia  con  essa,  nel
rispetto anche della giurisprudenza vigente, facendo  salve  pertanto
le prerogative degli enti  locali  assunte  sulla  base  del  vigente
assetto  normativo  e  costituendo  un'opportunita'  di   consentirne
esplicitamente  l'applicazione  nonche'  di   sottrarne   parti   del
territorio per esigenze di tutela architettonica e territoriale; 
      6. La riconduzione dell'attivita'  di  recupero  abitativo  dei
sottotetti nella fattispecie della  ristrutturazione  con  l'utilizzo
della dichiarazione di inizio attivita' e' conforme alle disposizioni
di cui al testo unico delle leggi in materia di edilizia; 
    Si approva la presente legge 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto, finalita' e definizioni 
 
    1. La Regione Toscana con la presente legge promuove il  recupero
a fini abitativi dei sottotetti, in conformita'  al  principio  della
sostenibilita' delle attivita' edilizie, della  valorizzazione  delle
attivita' di recupero del patrimonio edilizio esistente, al  fine  di
favorire  la  messa  in  opera  di  interventi  tecnologici  per   il
contenimento dei consumi energetici negli edifici. 
    2. Ai fini della  presente  legge  si  definiscono  sottotetti  i
volumi soprastanti l'ultimo piano degli edifici  aventi  destinazione
residenziale, compresi nelle sagome di copertura, dove queste  ultime
risultano prevalentemente inclinate.