(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
n. 7 del 12 febbraio 2010)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga
Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;
Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative
regolamentari in materia edilizia);
Visto l'art. 7 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme
per il governo del territorio);
Considerato che:
1. Le politiche regionali di governo del territorio perseguono
l'obiettivo del risparmio di nuovo suolo per rispondere alla domanda
di sviluppo urbanistico e di residenza in particolare;
2. Il quadro normativo vigente valorizza in Toscana il rapporto
di cooperazione fra i vari livelli istituzionali competenti nelle
materie di governo del territorio e pianificazione urbanistica, al
fine di massimizzare il perseguimento del duplice obiettivo di uno
sviluppo del territorio e delle funzioni da esso ospitate e di una
sua tutela all'insegna del principio della sostenibilita';
3. Da anni si e' andata a produrre una varieta' di norme in
altre regioni indirizzate a disciplinare il recupero a fini abitativi
dei sottotetti, intendendo con tale termine lo spazio soprastante
l'ultimi piano di edificio e sottostante a copertura;
4. Ferma restando la disciplina in essere per le iniziative che
prevedano tale recupero con sopraelevazione del piano di copertura,
e' opportuno definire una disciplina anche per consentire, alle
medesime condizioni, il recupero abitativo dei sottotetti senza
ricorrere alle sopraelevazioni, garantendo comunque il rispetto dei
requisiti igienico-sanitari fissati dalla vigente normativa nazionale
in termini prestazionali ove cio' non sia possibile in termini
meramente dimensionali;
5. La disciplina proposta non opera in deroga alla
pianificazione urbanistica, ma in stretta sintonia con essa, nel
rispetto anche della giurisprudenza vigente, facendo salve pertanto
le prerogative degli enti locali assunte sulla base del vigente
assetto normativo e costituendo un'opportunita' di consentirne
esplicitamente l'applicazione nonche' di sottrarne parti del
territorio per esigenze di tutela architettonica e territoriale;
6. La riconduzione dell'attivita' di recupero abitativo dei
sottotetti nella fattispecie della ristrutturazione con l'utilizzo
della dichiarazione di inizio attivita' e' conforme alle disposizioni
di cui al testo unico delle leggi in materia di edilizia;
Si approva la presente legge
Art. 1
Oggetto, finalita' e definizioni
1. La Regione Toscana con la presente legge promuove il recupero
a fini abitativi dei sottotetti, in conformita' al principio della
sostenibilita' delle attivita' edilizie, della valorizzazione delle
attivita' di recupero del patrimonio edilizio esistente, al fine di
favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il
contenimento dei consumi energetici negli edifici.
2. Ai fini della presente legge si definiscono sottotetti i
volumi soprastanti l'ultimo piano degli edifici aventi destinazione
residenziale, compresi nelle sagome di copertura, dove queste ultime
risultano prevalentemente inclinate.