(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione  siciliana  n.  11
                          del 5 marzo 2010) 
 
 
                          REGIONE SICILIANA 
 
 
                 L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Ordinamento  delle  camere  di  commercio,industria,  artigianato   e
                             agricoltura 
 
    1. Le camere di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura
sono enti pubblici dotati  di  autonomia  funzionale  e  ad  esse  si
applicano, in quanto  compatibili  con  l'ordinamento  regionale,  le
disposizioni della legge  29  dicembre  1993,  n.  580  e  successive
modifiche ed integrazioni, con le modifiche introdotte dai commi 2  e
3, e le disposizioni transitorie e finali del decreto legislativo  15
febbraio 2010, n. 23, "Riforma dell'ordinamento relativo alle  camere
di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura,  in  attuazione
dell'articolo 53 della legge 23 luglio, 2009, n. 99", eccetto per  le
materie di cui agli  articoli  5,  6  e  17,  come  modificati  dalla
presente legge, all'articolo 13, all'articolo 19 e al titolo IV della
legge regionale 4 aprile  1995,  n.  29  e  successive  modifiche  ed
integrazioni. Sono abrogate le rimanenti disposizioni della  medesima
legge regionale 4 aprile  1995,  n.  29  e  successive  modifiche  ed
integrazioni. 
    2. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 29 dicembre  1993,  n.
580 e successive modifiche ed  integrazioni,  come  introdotto  dalla
presente legge, dopo la parola  "turismo"  sono  aggiunte  le  parole
"della pesca". 
    3. All'articolo 14  della  legge  29  dicembre  1993,  n.  580  e
successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dalla  presente
legge, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    «1 bis. Nel caso in cui nessun membro della giunta sia eletto  in
rappresentanza del settore della pesca, la giunta e' integrata da  un
rappresentante di  quest'ultimo  settore  purche'  sia  presente  nel
consiglio, con funzioni consultive  sulle  proprie  materie  e  senza
oneri di alcun tipo per la camera di commercio». 
    4. Con regolamento, adottato su proposta dell'Assessore regionale
per  le  attivita'  produttive,  previo   parere   della   competente
commissione  dell'Assemblea  regionale  siciliana,  entro  centoventi
giorni dall'entrata in vigore della presente legge  sono  determinate
le disposizioni applicative e sono individuati gli  organi  regionali
competenti nel rispetto delle loro attribuzioni.