(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale 
    della Regione Siciliana - parte I - n. 3 del 20 gennaio 2012) 
 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 2003,  n.  21,
  in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie 
 
    1. All'art. 7 della legge regionale  29  dicembre  2003,  n.21  e
successive modifiche ed  integrazioni,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
      a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
        «2. Il regime di  esenzione  dalla  partecipazione  al  costo
delle prestazioni sanitarie nell'ambito della  Regione,  a  decorrere
dal 1° gennaio 2012, e' basato sul sistema di cui  all'art.  8  della
legge  24  dicembre  1993,  n.  537   e   successive   modifiche   ed
integrazioni. 
        3. L'assessore regionale  per  la  salute,  di  concerto  con
l'assessore regionale per l'economia, provvede con  proprio  decreto,
da  emanarsi  entro  il  31  gennaio  2012,  sentite  le  commissioni
legislative dell'assemblea regionale siciliana competenti in  materia
di  servizi  sociali  e  sanitari  ed  in  materia  di   bilancio   e
programmazione, a dare attuazione, anche attraverso variazioni  delle
fasce reddituali, alle disposizioni che prevedono  la  determinazione
regionale della quota di partecipazione al  costo  delle  prestazioni
sanitarie  da  parte  degli  assistiti,  salvaguardando  il   gettito
derivante dall'applicazione della norma di cui al comma 2.»; 
      b) i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies sono soppressi.