(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Toscana n. 39 del 7 agosto 2013)
IL CONSIGLIO REGIONALE
HA approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga
la seguente legge:
(Omissis)
Art. 1
Diritto di partecipazione e obiettivi della legge
1. La Regione, ai sensi dell'art. 3 dello statuto, riconosce il
diritto dei cittadini alla partecipazione attiva all'elaborazione
delle politiche pubbliche regionali e locali, nelle forme
disciplinate dalla presente legge.
2. La Regione con la presente legge persegue gli obiettivi di:
a) contribuire a rafforzare e a rinnovare la democrazia e le sue
istituzioni, integrando la loro azione con pratiche, processi e
strumenti di democrazia partecipativa;
b) promuovere la partecipazione come forma ordinaria di
amministrazione e di governo della Regione in tutti i settori e a
tutti i livelli amministrativi;
c) rafforzare, attraverso la partecipazione degli abitanti, la
capacita' di costruzione, definizione ed elaborazione delle politiche
pubbliche;
d) contribuire ad una piu' elevata coesione sociale, attraverso
la diffusione della cultura della partecipazione e la valorizzazione
di tutte le forme di impegno civico, dei saperi e delle competenze
diffuse nella societa';
e) valorizzare e diffondere le nuove tecnologie dell'informazione
e della comunicazione come strumenti al servizio della partecipazione
democratica dei cittadini;
f) contribuire alla parita' di genere;
g) favorire l'inclusione dei soggetti deboli e l'emersione di
interessi diffusi o scarsamente rappresentati;
h) valorizzare le migliori esperienze di partecipazione,
promuovendone la conoscenza e la diffusione.