(Pubblicata nel Suppl. ord. alla G.U. 
       della Regione Siciliana n. 37 del 9 agosto 2013 n. 22) 
 
 
                        L'Assemblea regionale 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dalla legge  regionale  6  aprile
1996, n. 27, la Regione  nell'ottica  della  diffusione  del  turismo
sostenibile riconosce e regolamenta, come forma  complementare  e  di
supporto per lo sviluppo turistico,  l'albergo  diffuso  al  fine  di
raggiungere i seguenti obiettivi: 
    a) destagionalizzare e arricchire l'offerta turistica; 
    b) recuperare il patrimonio edilizio dei  centri  storici  e  dei
borghi nonche' ridurre il consumo del territorio; 
    c) incentivare l'economia dei centri storici e dei borghi nonche'
valorizzare i centri commerciali naturali  definiti  dall'articolo  9
della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10; 
    d) dare un nuovo slancio produttivo alle antiche maestranze; 
    e)  evitare  lo  spopolamento  dei  piccoli  comuni  lontani  dai
circuiti turistici tradizionali nonche'  offrire  nuove  opportunita'
occupazionali.