(Pubblicata nel Suppl. ord. alla G.U. della Regione Siciliana n. 37 del 9 agosto 2013 n. 22) L'Assemblea regionale Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' 1. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, la Regione nell'ottica della diffusione del turismo sostenibile riconosce e regolamenta, come forma complementare e di supporto per lo sviluppo turistico, l'albergo diffuso al fine di raggiungere i seguenti obiettivi: a) destagionalizzare e arricchire l'offerta turistica; b) recuperare il patrimonio edilizio dei centri storici e dei borghi nonche' ridurre il consumo del territorio; c) incentivare l'economia dei centri storici e dei borghi nonche' valorizzare i centri commerciali naturali definiti dall'articolo 9 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10; d) dare un nuovo slancio produttivo alle antiche maestranze; e) evitare lo spopolamento dei piccoli comuni lontani dai circuiti turistici tradizionali nonche' offrire nuove opportunita' occupazionali.