(Pubblicata nel numero straordinario 1 al Bollettino Ufficiale della
regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 28 del 16 luglio 2014)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Interpretazione autentica del termine "valore attuale" di cui
all'articolo 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 e
provvedimenti conseguenti
1. Il termine "valore attuale" di cui all'articolo 10 della legge
regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime
previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige), dal momento di entrata in vigore della legge
regionale stessa, si interpreta nel senso che esso fa riferimento al
"valore attuale medio".
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'Ufficio di Presidenza provvede alla nuova quantificazione
del valore attuale medio di cui al comma 1, secondo i parametri
indicati all'articolo 2, applicati secondo criteri di ragionevolezza,
e adotta tutti i provvedimenti conseguenti. Sono nulli tutti gli atti
che contengano pregresse quantificazioni del valore attuale e ogni
atto conseguente.
3. Sono soggetti alla nuova quantificazione i Consiglieri
regionali, cessati dal mandato, che abbiano maturato il requisito di
eta' previsto per l'attribuzione dell'assegno vitalizio e il diritto
alla corresponsione dell'assegno stesso, nonche' gli aventi diritto
di coloro che sono deceduti nel periodo intercorrente tra l'entrata
in vigore della legge regionale n. 6 del 2012 e il momento in cui e'
divenuto possibile l'esercizio della facolta' di opzione del valore
attuale di cui all'articolo 10, comma 2, della medesima legge.
4. Per i Consiglieri che non hanno ancora maturato i requisiti
previsti, ossia per coloro che non hanno ancora maturato il requisito
dell'eta', oppure non hanno ancora maturato il diritto alla
corresponsione dell'assegno vitalizio, l'articolo 10, comma 1, della
legge regionale n. 6 del 2012 si interpreta nel senso che il calcolo
del valore attuale va effettuato nel momento di maturazione di tali
requisiti, tenendo conto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo
2 e con le modalita' previste dall'articolo 3.
5. Le modalita' di recupero delle maggiori somme erogate sono
indicate nell'articolo 3.