(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. 1) n. 28 dell'11 luglio 2014) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche alla legge regionale 20 aprile 1976, n. 35 1. Alla legge regionale 20 aprile 1976, n. 35 e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 3 sono apportate le seguenti modifiche: 1) al primo comma la parola «quindici e' sostituita dalla parola «trenta»; 2) al primo comma dopo le parole «organo proponente sono aggiunte le parole», che indichi specificatamente i motivi dell'urgenza; 3) alla fine del primo comma sono aggiunti i seguenti periodi: «Il suddetto termine decorre dalla data di assegnazione alla commissione legislativa e puo' essere prorogato secondo le norme del regolamento interno dell'assemblea regionale siciliana. Si applicano, altresi', le disposizioni del predetto regolamento interno in materia di decorrenza e fissazione del termine per l'espressione del parere. Il termine entro il quale deve essere reso il parere e' sospeso a decorrere dal quarantacinquesimo giorno antecedente l'elezione per il rinnovo dell'assemblea regionale siciliana, del Parlamento della Repubblica e del Parlamento europeo fino al giorno successivo a quello di svolgimento delle predette elezioni.»; b) al primo comma dell'art. 4 le parole «maggioranza dei due terzi dei suoi componenti sono sostituite dalle parole 'maggioranza dei suoi componenti»; c) alla fine del comma 2-bis dell'art. 6 e' aggiunto il seguente periodo: «Le nomine e le designazioni relative ai soggetti di cui al presente comma sono comunicate, entro dieci giorni dall'adozione del provvedimento, alla commissione di cui all'art. 1.».