(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 46 del 10 giugno 2014) LA GIUNTA REGIONALE Ha adottato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E m a n a il seguente regolamento Art. 1 1. L'art. 285 e' sostituito dal seguente: «Art. 285 (Copertura assicurativa per responsabilita' civile e tutela legale). - 1. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, assume le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilita' civile dei dirigenti e dei dipendenti regionali, nonche', in esecuzione dell'art. 1720 del codice civile, degli amministratori. 2. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, la direzione regionale competente in materia di bilancio, anche a tutela dei diritti e interessi dell'amministrazione, ove venga promosso un procedimento di responsabilita' civile, amministrativa, contabile o penale nei confronti dei dirigenti e dei dipendenti della Giunta Regionale e dei suoi amministratori per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del proprio servizio od all'adempimento dei propri compiti d'ufficio, che si sia concluso con sentenza o altro provvedimento giudiziario con esclusione della loro responsabilita', rimborsa le spese legali sostenute dagli stessi nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura Regionale. 3. Il rimborso avviene su proposta motivata di un'apposita commissione composta dal direttore della Direzione competente in materia di personale, dal direttore della direzione competente in materia di bilancio, dall'Avvocato coordinatore e ove necessario dal direttore della direzione competente per materia in relazione ai fatti oggetto del procedimento. La direzione regionale competente in materia di personale assicura il necessario supporto tecnico-organizzativo alla suddetta commissione. 4. Per la tutela legale di cui al comma 2, l'Amministrazione Regionale puo' stipulare apposita polizza assicurativa. L'eventuale rimborso dell'eccedenza che non trova copertura nella medesima resta a carico dell'Amministrazione Regionale.