(Pubblicato nel Bollettino ufficiale 
            della Regione Lazio n. 46 del 10 giugno 2014) 
 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                             Ha adottato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              E m a n a 
                       il seguente regolamento 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'art. 285 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 285 (Copertura  assicurativa  per  responsabilita'  civile  e
tutela legale). - 1. L'Amministrazione, ai sensi dell'art.  2043  del
codice civile, assume  le  iniziative  necessarie  per  la  copertura
assicurativa  della  responsabilita'  civile  dei  dirigenti  e   dei
dipendenti regionali,  nonche',  in  esecuzione  dell'art.  1720  del
codice civile, degli amministratori. 
  2.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  precedente  comma,   la
direzione regionale competente in materia di bilancio, anche a tutela
dei diritti e interessi dell'amministrazione, ove venga  promosso  un
procedimento di responsabilita' civile, amministrativa,  contabile  o
penale nei confronti dei dirigenti  e  dei  dipendenti  della  Giunta
Regionale e dei suoi amministratori per  fatti  o  atti  direttamente
connessi all'espletamento del proprio servizio od all'adempimento dei
propri compiti d'ufficio, che si sia concluso con  sentenza  o  altro
provvedimento giudiziario con esclusione della loro  responsabilita',
rimborsa  le  spese  legali  sostenute  dagli   stessi   nei   limiti
riconosciuti congrui dall'Avvocatura Regionale. 
  3.  Il  rimborso  avviene  su  proposta  motivata  di   un'apposita
commissione composta dal  direttore  della  Direzione  competente  in
materia di personale, dal direttore  della  direzione  competente  in
materia di bilancio, dall'Avvocato coordinatore e ove necessario  dal
direttore della direzione competente  per  materia  in  relazione  ai
fatti oggetto del procedimento. La direzione regionale competente  in
materia   di    personale    assicura    il    necessario    supporto
tecnico-organizzativo alla suddetta commissione. 
  4. Per la tutela  legale  di  cui  al  comma  2,  l'Amministrazione
Regionale puo' stipulare apposita polizza  assicurativa.  L'eventuale
rimborso dell'eccedenza che non trova copertura nella medesima  resta
a carico dell'Amministrazione Regionale.