(Pubblicata nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale 
      della Regione Siciliana (p. 1) n. 7 del 13 febbraio 2015) 
 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Disposizioni in  materia  di  pagamento  dei  debiti  della  pubblica
                           amministrazione 
 
  1. Per l'anno 2015, la  Regione,  fermo  restando  le  disposizioni
contenute nell'art. 1 della legge regionale 6 maggio 2014, n. 11,  e'
autorizzata  ad  accedere  all'anticipazione  di  liquidita'  di  cui
all'art. 3 del decreto legge dell'8 aprile 2013,  n.  35,  convertito
con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,  ed  all'art.  35
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni
dalla  legge  23  giugno  2014,  n.  89,  nei   limiti   dei   debiti
rendicontabili e comunque non oltre l'importo di  1.776.000  migliaia
di euro. Al rimborso della anticipazione di  liquidita'  si  provvede
mediante un piano di ammortamento trentennale. 
  2. Nell'esercizio finanziario  2016,  gli  oneri  per  il  rimborso
dell'anticipazione di cui al comma  1  sono  quantificati  in  28.358
migliaia di euro quale quota interessi ed in 49.533 migliaia di  euro
quale quota in conto capitale. 
  3. Nell'esercizio finanziario 2017, gli oneri per il rimborso delle
anticipazioni di cui al comma 1 sono quantificati in 20.718  migliaia
di euro quale quota interessi ed in 50.128  migliaia  di  euro  quale
quota in conto capitale. 
  4. Per il  triennio  2015-2017,  fermo  restando  quanto  stabilito
dall'art. 2, comma 80,  della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191  e
successive  modifiche  ed  integrazioni,  quota  parte  del   gettito
derivante dalle maggiorazioni  dell'aliquota  dell'imposta  regionale
sulle  attivita'  produttive  (IRAP)  e  dell'addizionale   regionale
all'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche  (IRPEF)  disposte
dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 2 maggio 2007, n. 12,  e'
destinata prioritariamente alla copertura degli oneri  finanziari  di
cui alle anticipazioni di liquidita' previste dall'art. 1 della legge
regionale n. 11/2014 e di cui alla presente  legge,  fatto  salvo  in
ogni caso quanto previsto, per l'anno 2015,  dall'art.  9,  comma  3,
della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21. Il  gettito  complessivo
dell'addizionale IRPEF ed IRAP e' stimato per ciascuno degli anni del
triennio 2015-2017 in 316.114 migliaia di euro. 
  5. Per l'anno 2016, fermo restando quanto stabilito  dal  comma  4,
gli oneri discendenti dalle anticipazioni di  liquidita'  di  cui  ai
commi  2  e  3  trovano   parziale   copertura   mediante   riduzione
dell'autorizzazione di spesa, dell'importo di 5.011 migliaia di euro,
di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale n. 11/2014, per
effetto di una  minore  quantificazione  degli  oneri  da  sostenere,
rispetto a quelli previsti, derivanti dal contratto di  anticipazione
di liquidita', pari a 606.097 migliaia di euro, stipulato in data  27
giugno 2014 con il Ministero dell'economia e delle finanze  ai  sensi
dell'art.  3  del  decreto   legge   n.   35/2013,   convertito   con
modificazioni dalla legge n. 64/2013. 
  6. In relazione ai piani di ammortamento dei prestiti  sottoscritti
con il Ministero dell'economia e delle  finanze  di  cui  all'art.  1
della legge regionale n. 11/2014 e quello di cui alla presente legge,
il  ragioniere  generale  della  Regione,  con  proprio  decreto,  e'
autorizzato a regolare la puntuale imputazione degli oneri per  quota
capitale e per quota interessi. 
  7. L'art. 1, comma 4, della legge regionale n. 11/2014 e' abrogato. 
  8. A decorrere dall'esercizio finanziario 2017, i risparmi di spesa
strutturali conseguiti  nel  bilancio  della  Regione  attraverso  la
razionalizzazione della spesa nel settore degli acquisiti di  beni  e
servizi, personale, patrimonio, locazioni passive  e  delle  societa'
partecipate sono  prioritariamente  destinati  alla  copertura  degli
oneri finanziari 
  discendenti dalle anticipazioni di liquidita' previste dall'art.  1
della  legge  regionale  n.  11/2014  e  dalla  presente  legge.   La
maggiorazione dell'aliquota dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive (IRAP) e' ridotta proporzionalmente. 
  9. A decorrere dall'esercizio finanziario  2018,  la  maggiorazione
dell'aliquota  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'   produttive
(IRAP), richiamata al comma 4, e' azzerata. 
  10. A decorrere dall'esercizio finanziario 2018,  e'  disposta  una
riduzione   della   maggiorazione   dell'aliquota    dell'addizionale
regionale all'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche  (IRPEF),
richiamata al comma 4, nella misura tale da garantire in ogni caso la
copertura degli oneri 
  finanziari derivanti dalle  anticipazioni  di  liquidita'  previste
dall'art. 1 della legge regionale n. 11/2014 e dalla presente  legge,
qualora non si realizzi il risparmio di spesa previsto al comma 8. 
  11. In applicazione  della  presente  legge,  sono  introdotte  nel
bilancio della Regione le variazioni di cui alle annesse tabelle  «A»
e «B».