(Pubblicata nel Supplemento n. 1 della Gazzeta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 13 del 27 marzo 2015 (n. 12)) REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' 1. La Regione riconosce le formazioni sociali e culturali nelle quali si promuovono la personalita' umana e il libero svolgimento delle sue funzioni e attivita', rifiutando qualsiasi discriminazione legata all'etnia, alla religione, all'orientamento sessuale e all'identita' di genere. 2. La Regione riconosce, altresi', ogni forma di convivenza e adotta politiche finalizzate a consentire ad ogni persona la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identita' di genere, promuovendo il superamento delle situazioni di discriminazione, secondo le disposizioni della presente legge. 3. La Regione, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 19 del Trattato per il funzionamento dell'Unione europea, promuove la realizzazione e l'implementazione della Rete regionale di prevenzione e contrasto delle discriminazioni, anche attraverso le attivita' del centro regionale di coordinamento per la prevenzione e contrasto delle discriminazioni di cui al protocollo d'intesa adottato il 12 dicembre 2013 tra l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro - Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunita', Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali. 4. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali, in conformita' a quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 e dal decreto del Presidente della Regione del 4 novembre 2002, concernente le linee guida per l'attuazione del piano sociosanitario della Regione siciliana, ha carattere universale ed e' teso a promuovere la parita' di condizioni senza alcuna discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identita' di genere. 5. Gli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione sono tenuti a uniformarsi ai principi della presente legge.