(Pubblicata nel  Supplemento  n.  1  della  Gazzeta  Ufficiale  della
      Regione Siciliana (p. I) n. 13 del 27 marzo 2015 (n. 12)) 
 
 
                          REGIONE SICILIANA 
 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. La Regione riconosce le formazioni  sociali  e  culturali  nelle
quali si promuovono la personalita' umana  e  il  libero  svolgimento
delle sue funzioni e attivita', rifiutando qualsiasi  discriminazione
legata  all'etnia,  alla  religione,  all'orientamento   sessuale   e
all'identita' di genere. 
  2. La Regione riconosce,  altresi',  ogni  forma  di  convivenza  e
adotta politiche finalizzate a consentire ad ogni persona  la  libera
espressione e manifestazione  del  proprio  orientamento  sessuale  e
della propria identita' di genere, promuovendo il  superamento  delle
situazioni di discriminazione, secondo le disposizioni della presente
legge. 
  3. La Regione, in attuazione dell'articolo  3  della  Costituzione,
dell'articolo 21 della Carta  dei  diritti  fondamentali  dell'Unione
europea  e  dell'articolo  19  del  Trattato  per  il   funzionamento
dell'Unione europea, promuove la  realizzazione  e  l'implementazione
della   Rete   regionale   di   prevenzione   e    contrasto    delle
discriminazioni, anche attraverso le attivita' del  centro  regionale
di coordinamento per la prevenzione e contrasto delle discriminazioni
di cui al protocollo  d'intesa  adottato  il  12  dicembre  2013  tra
l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del
lavoro - Dipartimento regionale  della  famiglia  e  delle  politiche
sociali e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
le pari opportunita', Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali. 
  4. Il  sistema  integrato  di  interventi  e  servizi  sociali,  in
conformita'  a  quanto  previsto  dagli  articoli   2   e   3   della
Costituzione, dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 e dal  decreto  del
Presidente della Regione del 4 novembre 2002,  concernente  le  linee
guida  per  l'attuazione  del  piano  sociosanitario  della   Regione
siciliana, ha carattere universale ed e' teso a promuovere la parita'
di    condizioni    senza    alcuna    discriminazione    determinata
dall'orientamento sessuale o dall'identita' di genere. 
  5. Gli enti sottoposti a controllo e vigilanza della  Regione  sono
tenuti a uniformarsi ai principi della presente legge.