(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 19
dell'8 aprile 2015)
LA GIUNTA REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Emana
il seguente regolamento
SOMMARIO
PREAMBOLO
Art. 1 - Modifiche all'art. 86-ter del d.p.g.r. 47/R/2003
Art. 2 - Sostituzione dell'art. 86-quinquies del d.p.g.r. 47/R/2003
Art. 3 - Modifiche all'art. 86-septies del d.p.g.r. 47/R/2003
Art. 4 - Modifiche all'art. 86-nonies del d.p.g.r. 47/R/2003
Art. 5 - Modifiche all'art. 86 undecies del d.p.g.r. 47/R/2003
PREAMBOLO
Visto l'art. 117, comma sesto della Costituzione;
Visto l'art. 42 dello Statuto;
Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della
normativa della Regione Toscana in. materia di educazione,
istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) e in.
particolare l'art. 32, comma 4-bis;
Visto il regolamento emanato con. decreto del Presidente della
Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione
della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della
normativa della Regione Toscana in. materia di educazione,
istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro");
Visto il parere del Comitato tecnico di direzione, espresso nella
seduta del 23 ottobre 2014;
Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17,
comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio
2014, n. 4;
Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di
regolamento del 23 febbraio 2015;
Visto il parere favorevole della terza e quinta commissione
consiliare, espresso nella seduta del 19 marzo 2015;
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali,
espresso nella seduta del 4 marzo 2015;
Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art.
17, comma 4 del regolamento interno della Giunta regionale 3 febbraio
2014, n. 4;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 23 mar-zo 2015, n.
291;
Considerato quanto segue
1. e' necessario dare attuazione all'art. 17-ter, comma 9, della
l.r. 32/2002, che e' stato modificato dalla legge regionale 14
ottobre 2014 n. 59 (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n.
32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in. materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e
lavoro", in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro), che rinvia al regolamento la
determinazione dei casi e delle modalita' con le quali il rimborso
spese forfetario puo' essere corrisposto da soggetti pubblici o
privati che finanziano progetti di tirocinio;
2. e' opportuno ampliare le categorie di soggetti che, per la loro
particolare natura, possono ospitare un tirocinante anche in mancanza
di dipendenti a tempo indeterminato;
3. e' opportuno prevedere che la Regione effettui una valutazione
sugli esiti occupazionali dei tirocini;
4. di accogliere il parere della terza e quinta commissione
consiliare e di adeguare conseguentemente il testo.
Si approva
il presente regolamento:
Art. 1
Modifiche all'art. 86-ter del d.p.g.r. 47/R/2003
1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 86-ter del regolamento
emanato con. decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto
2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26
luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana
in. materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro") e' sostituita dalla seguente:
"d) non avere in corso procedure di cassa integrazione guadagni
ordinaria a zero ore, fatti salvi specifici accordi sindacali con le
organizzazioni provinciali piu' rappresentative, ne' procedure di
cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga, ne' contratti
di solidarieta' difensivi per mansioni equivalenti a quelle del
tirocinio".