(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 61
Speciale dell'8 luglio 2015)
(Omissis).
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:
E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
regione Abruzzo.
Art. 1
Modifiche agli articoli 35 e 41 della L.R. 41/2012
1. Il punto 1) della lettera b) del comma 3 dell'articolo 35 della
L.R. 12 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di
polizia mortuaria) e' cosi' sostituito:
«1) la disponibilita' funzionale, documentata e certificata, di
almeno un'auto funebre e di autorimesse per il ricovero di non meno
di un'auto funebre, in possesso di specifica certificazione di
agibilita' dotata delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la
disinfezione delle auto funebri;».
2. All'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 41 della L.R.
41/2012, le parole «entro il 30 giugno 2015» sono sostituite dalle
seguenti «entro il 31 dicembre 2015».