(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana (p.I) n. 29 del 17 luglio 2015 (n.23)
L'ASSEMBLEA REGIONALE
Ha Approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche all'articolo 19 della
legge regionale 12 luglio 2011, n. 12
1. Fino al termine di cui all'articolo 253, comma 20 bis, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 6 dell'articolo
19 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, e' sostituito dai
seguenti:
"6. Per gli appalti di lavori, servizi o forniture che non
abbiano carattere transfrontaliero, nel caso in cui il criterio di
aggiudicazione sia quello del prezzo piu' basso, la stazione
appaltante puo' prevedere nel bando che si applichi il criterio
dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata al comma 6 bis.
6 bis. La soglia di anomalia e' individuata dalla media
aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con
esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unita' superiore,
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor
ribasso, incrementata o decrementata percentualmente di un valore
pari alla prima cifra, dopo la virgola, della somma dei ribassi
offerti dai concorrenti ammessi. L'incremento o il decremento e'
stabilito in base alla prima cifra, dopo la virgola, della somma dei
ribassi offerti dai concorrenti ammessi, rispettivamente se pari o
dispari. Nel caso in cui il valore cosi' determinato risulti
inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa, la gara e'
aggiudicata a quest'ultima. Per la determinazione della media, in
caso di presentazione di offerte aventi identico ribasso, queste
ultime sono computate una sola volta. La facolta' di esclusione
automatica non e' comunque esercitabile quando il numero delle
offerte ammesse e' inferiore a 10; in tal caso si applica l'articolo
86, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006.
6 ter. Le imprese che effettuano un ribasso superiore al 25 per
cento producono, nell'offerta, le relative analisi giustificative che
sono valutate dalla Commissione di gara nel caso risultino
aggiudicatarie in sede di verifica di congruita' dell'offerta.
6 quater. Con decreto dell'Assessore regionale per le
infrastrutture e la mobilita' sono individuate le modalita' di
verifica per la congruita' dell'offerta e le eventuali ulteriori
disposizioni per la valutazione della corrispondenza fra le
previsioni formulate in sede di verifica di congruita' dell'offerta e
l'esecuzione delle opere.".