(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige n. 31/I-II del 4 agosto 2015)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Fusione dei Comuni di Calavino e Lasino
1. Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 21 ottobre 1963, n.
29 e successive modificazioni e' istituito a decorrere dal 1° gennaio
2016 il Comune di Madruzzo mediante la fusione dei Comuni di Calavino
e Lasino.
2. La circoscrizione territoriale del Comune di Madruzzo e'
costituita dalle circoscrizioni territoriali dei Comuni di Calavino e
Lasino.
3. Alla data di cui al comma 1 i Comuni oggetto della fusione sono
estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle
loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.
4. Alla data di cui al comma 1 gli organi di revisione contabile
dei Comuni decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione
contabile del Comune di Madruzzo le funzioni sono svolte
provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica nel
Comune di Calavino alla data di estinzione.
5. In conformita' a quanto disposto dall'art. 58, comma 5, della
legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni, i
consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto del comma 3
continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli
incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I soggetti nominati
dai Comuni estinti in enti, aziende, istituzioni o altri organismi
continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei
successori.