(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 109 del
21 ottobre 2015)
Atto di promulgazione n. 31
Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;
Visti gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;
Visto il verbale del Consiglio Regionale n. 41/4 del 1° ottobre
2015;
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge e ne dispone la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo:
Art. 1
Sostituzione dell'art. 99 della L.R. 24/2005
1. L'art. 99 della L.R. 8 marzo 2005, n. 24 (Testo Unico in materia
di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi
assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie) e' sostituito
dal seguente:
"Art. 99 (Sci fuoripista, scialpinismo e alpinismo). - 1. Il
concessionario ed il gestore dell'area sciabile attrezzata, o di
parte di essa, non sono responsabili di incidenti che possano
verificarsi nei percorsi fuoripista accessibili dagli impianti di
propria competenza o al di fuori delle piste individuate ai sensi
della presente legge, purche' sugli stessi impianti sia apposta
idonea segnaletica di pericolo di frane o valanghe.
2. I soggetti che praticano lo scialpinismo devono munirsi di
Apparecchio di Ricerca dei Travolti in Valanga (ARTVA), Pala e Sonda
per garantire un idoneo intervento di soccorso.
3. Le disposizioni del presente articolo sono riportate sulla
documentazione di informazione all'utente ed indicate su cartelli
esposti presso le stazioni di partenza ed arrivo degli impianti di
risalita, come da Allegato B alla presente legge. La documentazione
di informazione all'utente ed i cartelli sono predisposti dal
concessionario e dal gestore dell'area sciabile attrezzata.".