(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Toscana n. 51 del 20 novembre 2015)
LA GIUNTA REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Emana
il seguente regolamento:
(Omissis).
Art. 1
Oggetto
(articolo 5, l.r. 35/2015)
1. In attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 25 marzo
2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r.
104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014);
il presente regolamento:
a) definisce gli allegati tecnici annessi al progetto definitivo
di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a), b), c), d) ed i);
b) disciplina le modalita' per l'esercizio delle funzioni di
controllo di cui agli articoli 50 e 51 della l.r. 35/2015.
2. Per la definizione dei contenuti degli allegati tecnici annessi
al progetto definitivo di cui all'articolo 17 della l.r. 35/2015,
comma 1, lettere e), f), g), l) si rinvia alla specifica normativa di
settore.
3. Nel caso di autorizzazioni soggette alle procedure di cui alla
legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di
valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto
ambientale (VIA)) si rinvia alla specifica normativa di settore.
4. Qualora la documentazione indicata dal presente regolamento sia
gia' in possesso dell'amministrazione procedente o di altra pubblica
amministrazione, essa e' sostituita dall'indicazione, da parte
dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento
delle informazioni o dei dati richiesti, ai sensi dell'articolo 18
della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi) e dell'articolo 43 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n.
445 (Testo unico della documentazione amministrativa).
5. Qualora la documentazione di cui al comma 4 abbia contenuti
tecnico-discrezionali, l'interessato produce un'attestazione relativa
alla validita' della stessa ai fini del procedimento.
6. Nel caso di cui all'articolo 23, comma 2, della l.r. 35/2015,
l'interessato presenta, tra i documenti previsti per il rilascio
dell'autorizzazione, esclusivamente quelli modificati rispetto ai
contenuti della variante.