(Pubblicata nel Supp. Ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione
  Siciliana (P. I) n. 18 del 29 aprile 2016 (n. 19) 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                      Generalita' e definizioni 
 
  1. Ai sensi degli articoli 14 e 17 dello Statuto ed in  conformita'
con i principi del vigente ordinamento europeo, la Regione disciplina
i contenuti ed i percorsi formativi per l'esercizio  delle  attivita'
della subacquea industriale, come definite dal presente articolo. 
  2. Per gli effetti  di  cui  alla  presente  legge,  sono  definiti
«Sommozzatori e lavoratori subacquei» (Nomenclatura e classificazione
delle unita' professionali  ISTAT  62160)  coloro  che  eseguono,  in
immersione, attivita' lavorative subacquee anche in via non esclusiva
o in modo non continuativo, operando in acque marittime in  shore  ed
offshore o interne. 
  3. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le attivita'
subacquee svolte: 
    a) per fini amatoriali, sportivo-ricreativi e dilettantistici  in
genere, anche se a fini di lucro; 
    b) per fini di ricerca o di attivita'  scientifica  o  culturale,
salvo  che  tali  attivita'  comportino,  a  giudizio  dell'autorita'
competente, la necessita' di una complessa organizzazione dei  lavori
ovvero l'utilizzazione di  mezzi  e  di  strumenti  di  supporto  che
richiedano abilitazioni specifiche, oppure si svolgano a  profondita'
superiori a 30 metri; 
    c) dagli operatori appartenenti alle Forze armate dello Stato, ai
corpi di polizia, alle  organizzazioni  dipendenti  dalla  protezione
civile ed alle istituzioni pubbliche, quando impegnati in  operazioni
dirette od ordinate dall'organismo o dal corpo di appartenenza. 
  4. Rimane ferma l'applicazione delle norme statali e comunitarie in
materia di esercizio della professione, dell'attivita' d'impresa  nel
settore, di affidamento di lavori ed incarichi e delle relative norme
tecniche di attuazione. Per gli  interventi  subacquei  svolti  nelle
aree portuali si applicano le norme di cui al decreto ministeriale 13
gennaio 1979 e successive modifiche ed integrazioni.