(Pubblicata nel Supp. Ord. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (P. I) n. 18 del 29 aprile 2016 (n. 19) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Generalita' e definizioni 1. Ai sensi degli articoli 14 e 17 dello Statuto ed in conformita' con i principi del vigente ordinamento europeo, la Regione disciplina i contenuti ed i percorsi formativi per l'esercizio delle attivita' della subacquea industriale, come definite dal presente articolo. 2. Per gli effetti di cui alla presente legge, sono definiti «Sommozzatori e lavoratori subacquei» (Nomenclatura e classificazione delle unita' professionali ISTAT 62160) coloro che eseguono, in immersione, attivita' lavorative subacquee anche in via non esclusiva o in modo non continuativo, operando in acque marittime in shore ed offshore o interne. 3. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le attivita' subacquee svolte: a) per fini amatoriali, sportivo-ricreativi e dilettantistici in genere, anche se a fini di lucro; b) per fini di ricerca o di attivita' scientifica o culturale, salvo che tali attivita' comportino, a giudizio dell'autorita' competente, la necessita' di una complessa organizzazione dei lavori ovvero l'utilizzazione di mezzi e di strumenti di supporto che richiedano abilitazioni specifiche, oppure si svolgano a profondita' superiori a 30 metri; c) dagli operatori appartenenti alle Forze armate dello Stato, ai corpi di polizia, alle organizzazioni dipendenti dalla protezione civile ed alle istituzioni pubbliche, quando impegnati in operazioni dirette od ordinate dall'organismo o dal corpo di appartenenza. 4. Rimane ferma l'applicazione delle norme statali e comunitarie in materia di esercizio della professione, dell'attivita' d'impresa nel settore, di affidamento di lavori ed incarichi e delle relative norme tecniche di attuazione. Per gli interventi subacquei svolti nelle aree portuali si applicano le norme di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 1979 e successive modifiche ed integrazioni.