(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I, n. 22 del 24 maggio 2016) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Dotazione organica degli enti 1. Nelle more dell'approvazione di una disciplina organica in materia di riordino degli enti pubblici sottoposti alla vigilanza della Regione, al fine di consentire in via immediata agli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, l'applicazione dell'istituto del prepensionamento in virtu' del combinato disposto dell'art. 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell'art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e loro successive modifiche ed integrazioni, gli enti medesimi provvedono alla ridefinizione della propria dotazione organica. 2. Le disposizioni di cui all'art. 51 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, si applicano anche nei confronti dei dipendenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Sicilia, assunti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29. Le disposizioni di cui all'art. 52 della legge regionale n. 9/2015 possono trovare applicazione limitatamente ai riferimenti temporali ivi indicati. 3. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 richiede la previa verifica delle condizioni di efficienza ed economicita' per l'ente di riferimento, in assenza di oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione. Le dotazioni organiche delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Sicilia sono rideterminate tenendo conto delle unita' di personale cessate dal servizio per effetto del comma 2.