(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
              della Regione Siciliana - Parte I, n. 22 
                         del 24 maggio 2016) 
 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                    Dotazione organica degli enti 
 
  1. Nelle more  dell'approvazione  di  una  disciplina  organica  in
materia di riordino degli enti  pubblici  sottoposti  alla  vigilanza
della Regione, al fine di consentire in via immediata  agli  enti  di
cui  all'art.  1  della  legge  regionale  15  maggio  2000,  n.  10,
l'applicazione  dell'istituto  del  prepensionamento  in  virtu'  del
combinato disposto dell'art. 2 del decreto legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
dell'art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  loro
successive modifiche ed integrazioni, gli  enti  medesimi  provvedono
alla ridefinizione della propria dotazione organica. 
  2. Le disposizioni di cui  all'art.  51  della  legge  regionale  7
maggio 2015, n. 9, si applicano anche nei  confronti  dei  dipendenti
delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della
Sicilia, assunti antecedentemente alla  data  di  entrata  in  vigore
della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29. Le  disposizioni  di  cui
all'art.  52  della  legge  regionale  n.  9/2015   possono   trovare
applicazione limitatamente ai riferimenti temporali ivi indicati. 
  3. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 richiede  la
previa verifica delle condizioni di efficienza  ed  economicita'  per
l'ente di riferimento, in assenza di oneri aggiuntivi  a  carico  del
bilancio della  Regione.  Le  dotazioni  organiche  delle  Camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura  della  Sicilia  sono
rideterminate tenendo conto delle unita'  di  personale  cessate  dal
servizio per effetto del comma 2.