(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
             Regione Toscana n. 4 del 15 febbraio 2017) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione; 
  Visti l'art. 4, comma 1, lettere m), v),  z),  e  l'art.  69  dello
Statuto; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42  (Codice  dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della  legge  6
luglio 2002, n. 137); 
  Vista la legge regionale 10 novembre 2014,  n.  65  (Norme  per  il
governo del territorio); 
  Visto il parere favorevole del Consiglio  delle  autonomie  locali,
espresso nella seduta del 16 gennaio 2017; 
  Considerato quanto segue: 
  1) e' necessario dare impulso al recupero del  patrimonio  edilizio
esistente quale alternativa al consumo di nuovo suolo,  nel  rispetto
delle disposizioni di cui alla  legge  regionale  n.  65/2014  e  nel
rispetto del Piano di indirizzo territoriale  (PIT)  con  valenza  di
piano  paesaggistico  ai  sensi  della  deliberazione  del  Consiglio
regionale 27 marzo 2015, n. 37; 
  2) nel rispetto dei principi  previsti  dalla  legge  regionale  n.
65/2014 e del PIT, e' necessario contribuire alla valorizzazione  del
territorio rurale, prevedendo misure volte ad  incentivare,  in  tale
territorio, il  recupero  e  la  rifunzionalizzazione  degli  edifici
abbandonati caratterizzati da condizioni di degrado e abbandono; 
  3) e' necessario prevedere che le  misure  volte  al  recupero  del
patrimonio edilizio esistente,  previste  dalla  presente  legge,  si
applichino fino al momento dell'adeguamento della disciplina comunale
per il recupero degli edifici caratterizzati da condizioni di degrado
e abbandono, situati nel territorio rurale, sulla  base  dei  criteri
della presente legge; 
  4) e' necessario che la  disciplina  integri  quanto  previsto  nel
piano operativo, ai sensi dell'art. 95, comma 1,  lettera  a),  della
legge regionale n. 65/2014,  con  specifico  riguardo  al  territorio
rurale; 
 
                               Approva 
 
 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio abbandonato  nel
                          territorio rurale 
 
  1.  Fino  all'adeguamento   degli   strumenti   di   pianificazione
urbanistica  comunale  secondo  quanto  stabilito  all'art.  4,   nel
rispetto del Piano di indirizzo territoriale (PIT), sugli edifici che
presentano le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3, sono ammessi una
sola volta gli interventi previsti all'art. 2, al fine di favorire il
recupero funzionale ed edilizio di tali immobili. 
  2. Ferme restando le limitazioni al  mutamento  della  destinazione
d'uso agricola di cui all'art. 81, comma 3, della legge regionale  10
novembre 2014, n. 65  (Norme  per  il  governo  del  territorio),  le
disposizioni della presente legge si applicano agli interventi  volti
al recupero, anche attraverso il mutamento della  destinazione  d'uso
agricola verso altre categorie  funzionali,  purche'  previste  dalla
pianificazione urbanistica comunale, di residenze rurali  abbandonate
e caratterizzate da condizioni di degrado. 
  3. Ai fini di cui al comma 1: 
  a) per  residenze  rurali  abbandonate  si  intendono  gli  edifici
ricadenti nel territorio  rurale  come  individuato  dagli  strumenti
della  pianificazione  urbanistica  comunale,   che   risultano   non
utilizzati da almeno cinque anni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge; 
  b) per edifici in condizioni di degrado fisico o igienico-sanitario
si intendono quelli connotati dalla sussistenza di una o  piu'  delle
seguenti condizioni: 
  1) precarie condizioni di staticita', dovute all'usura del tempo  o
ad inadeguate tecniche costruttive; 
  2) diffusa  fatiscenza  delle  strutture  e  delle  finiture  degli
edifici, oppure inadeguatezza tipologica degli edifici rispetto  alle
esigenze funzionali anche per carenza o insufficienza degli  impianti
tecnologici; 
  3) mancanza o insufficienza degli impianti  igienico-sanitari,  sia
come dotazione, sia come organizzazione funzionale; 
  4)  ridotte  condizioni  di  abitabilita'  e  di  utilizzazione  in
relazione alla presenza di condizioni generali di insalubrita'. 
  4. Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano: 
  a) alle  residenze  rurali  abbandonate  per  le  quali  sia  stata
rilasciata la sanatoria edilizia straordinaria di cui alla  legge  28
febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia  di  controllo  dell'attivita'
urbanistico-edilizia, sanzioni,  recupero  e  sanatoria  delle  opere
edilizie),  alla  legge  23  dicembre  1994,  n.   724   (Misure   di
razionalizzazione della finanza pubblica) e alla legge  regionale  20
ottobre  2004,  n.  53  (Norme  in  materia  di  sanatoria   edilizia
straordinaria), oppure per le quali siano state applicate le sanzioni
pecuniarie di cui al Titolo VII, Capo II, della  legge  regionale  n.
65/2014, qualora tali sanatorie o sanzioni abbiano avuto  ad  oggetto
incrementi volumetrici o di Superficie utile abitabile (SUA); 
  b) agli edifici che gli  strumenti  di  pianificazione  urbanistica
comunali assoggettano a restauro e risanamento  conservativo  di  cui
all'art. 135, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 65/2014; 
  c) agli edifici ricadenti in aree caratterizzate dalla piu' elevata
classe di pericolosita' geomorfologica ed  idraulica,  come  definita
negli strumenti di pianificazione territoriale comunale o negli  atti
di pianificazione di bacino, e agli edifici vincolati quali  immobili
di interesse storico ai sensi della parte II del decreto  legislativo
22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).