(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 15 febbraio 2017) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione; Visti l'art. 4, comma 1, lettere m), v), z), e l'art. 69 dello Statuto; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137); Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio); Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 16 gennaio 2017; Considerato quanto segue: 1) e' necessario dare impulso al recupero del patrimonio edilizio esistente quale alternativa al consumo di nuovo suolo, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 65/2014 e nel rispetto del Piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico ai sensi della deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37; 2) nel rispetto dei principi previsti dalla legge regionale n. 65/2014 e del PIT, e' necessario contribuire alla valorizzazione del territorio rurale, prevedendo misure volte ad incentivare, in tale territorio, il recupero e la rifunzionalizzazione degli edifici abbandonati caratterizzati da condizioni di degrado e abbandono; 3) e' necessario prevedere che le misure volte al recupero del patrimonio edilizio esistente, previste dalla presente legge, si applichino fino al momento dell'adeguamento della disciplina comunale per il recupero degli edifici caratterizzati da condizioni di degrado e abbandono, situati nel territorio rurale, sulla base dei criteri della presente legge; 4) e' necessario che la disciplina integri quanto previsto nel piano operativo, ai sensi dell'art. 95, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 65/2014, con specifico riguardo al territorio rurale; Approva la presente legge: Art. 1 Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio abbandonato nel territorio rurale 1. Fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale secondo quanto stabilito all'art. 4, nel rispetto del Piano di indirizzo territoriale (PIT), sugli edifici che presentano le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3, sono ammessi una sola volta gli interventi previsti all'art. 2, al fine di favorire il recupero funzionale ed edilizio di tali immobili. 2. Ferme restando le limitazioni al mutamento della destinazione d'uso agricola di cui all'art. 81, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), le disposizioni della presente legge si applicano agli interventi volti al recupero, anche attraverso il mutamento della destinazione d'uso agricola verso altre categorie funzionali, purche' previste dalla pianificazione urbanistica comunale, di residenze rurali abbandonate e caratterizzate da condizioni di degrado. 3. Ai fini di cui al comma 1: a) per residenze rurali abbandonate si intendono gli edifici ricadenti nel territorio rurale come individuato dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, che risultano non utilizzati da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; b) per edifici in condizioni di degrado fisico o igienico-sanitario si intendono quelli connotati dalla sussistenza di una o piu' delle seguenti condizioni: 1) precarie condizioni di staticita', dovute all'usura del tempo o ad inadeguate tecniche costruttive; 2) diffusa fatiscenza delle strutture e delle finiture degli edifici, oppure inadeguatezza tipologica degli edifici rispetto alle esigenze funzionali anche per carenza o insufficienza degli impianti tecnologici; 3) mancanza o insufficienza degli impianti igienico-sanitari, sia come dotazione, sia come organizzazione funzionale; 4) ridotte condizioni di abitabilita' e di utilizzazione in relazione alla presenza di condizioni generali di insalubrita'. 4. Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano: a) alle residenze rurali abbandonate per le quali sia stata rilasciata la sanatoria edilizia straordinaria di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), alla legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e alla legge regionale 20 ottobre 2004, n. 53 (Norme in materia di sanatoria edilizia straordinaria), oppure per le quali siano state applicate le sanzioni pecuniarie di cui al Titolo VII, Capo II, della legge regionale n. 65/2014, qualora tali sanatorie o sanzioni abbiano avuto ad oggetto incrementi volumetrici o di Superficie utile abitabile (SUA); b) agli edifici che gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali assoggettano a restauro e risanamento conservativo di cui all'art. 135, comma 2, lettera c), della legge regionale n. 65/2014; c) agli edifici ricadenti in aree caratterizzate dalla piu' elevata classe di pericolosita' geomorfologica ed idraulica, come definita negli strumenti di pianificazione territoriale comunale o negli atti di pianificazione di bacino, e agli edifici vincolati quali immobili di interesse storico ai sensi della parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).