(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 15 del 1° giugno 2017)
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. In attuazione dell'art. 126, comma 1 e dell'art. 124, comma 6
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia
ambientale» e successive modifiche ed integrazioni, la presente legge
disciplina:
a) le modalita' di approvazione dei progetti relativi agli
impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
b) le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli
impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al
loro avvio o se gia' in esercizio, per il periodo di tempo necessario
all'esecuzione degli interventi, sugli impianti e infrastrutture ad
essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al
potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione.
2. La presente legge, nel pieno rispetto delle normative vigenti,
assicura:
a) la tempestiva realizzazione degli interventi sugli impianti di
depurazione delle acque reflue urbane o sulle infrastrutture ad essi
connesse, necessari per superare le procedure di infrazione
comunitaria;
b) il mantenimento della qualita' dei corpi idrici ricettori in
cui recapitano gli scarichi degli impianti di depurazione delle acque
reflue urbane nelle fasi di potenziamento, ristrutturazione o
adeguamento, nei periodi avviamento, nei casi di guasti e di arresto
nonche' per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno
alle condizioni di regime;
c) adeguati controlli sulle attivita' di adeguamento degli
impianti di che trattasi e sulla qualita' dei corpi idrici ricettori.