(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte  I
                     - n. 10 del 12 luglio 2017) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                 Assemblea legislativa della Liguria 
 
                            ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge regionale: 
 
                               Art. 1 
 
Inserimento dell'articolo 11-bis  della  legge  regionale  16  giugno
    2009, n. 24 (Rete di fruizione escursionistica della Liguria) 
 
  1. Dopo l'articolo 11 della legge regionale n. 24/2009 e successive
modificazioni e integrazioni, e' inserito il seguente: 
    «Articolo 11-bis (Pratica della  mountain  bike  e  gestione  dei
relativi  servizi).  -  1.  Ai  sensi  della  presente  legge  e  con
riferimento alle norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
(Nuovo  Codice   della   Strada)   e   successive   modificazioni   e
integrazioni, oltre che all'«Intesa Stato - Regioni  ed  Enti  Locali
per la realizzazione dei sistemi informativi geografici di  interesse
generale» (IntesaGis 1N1007), i percorsi per le  mountain  bike  sono
classificati in: 
      a) percorsi su strade carreggiabili:  percorsi  su  strade  che
costituiscono importante comunicazione fra due localita', purche'  di
larghezza superiore a 2,5 metri e con fondo, pendenza e  ampiezza  di
curve che permettono il transito  ad  automezzi  ad  aderenza  totale
(quali jeep, campagnole e simili); 
      b) percorsi su sentieri (o mulattiere o tratturi): percorsi  su
strade a fondo naturale formatesi per effetto del passaggio di pedoni
o di animali; 
      c) percorsi su singola  traccia  (single  track):  percorsi  su
tracce di larghezza ridotta, percorribili da una bici alla  volta  in
una sola direzione, create e mantenute esclusivamente dal  e  per  il
passaggio delle mountain bike; 
      d) bike park:  aree,  anche  come  indicate  dalla  Federazione
Ciclistica Italiana, con percorsi e/o  strutture  attrezzate  per  la
pratica della mountain bike con uso esclusivo o prevalente di  tracce
realizzate appositamente. La pratica delle discipline di discesa pura
(downhill) puo' essere svolta solo  in  tali  aree  e/o  in  percorsi
autorizzati dal Comune. 
  2. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale e  regionale
vigente in materia di tutela dei beni  ambientali  e  naturali  o  da
specifici regolamenti di fruizione e con esclusione di manifestazioni
che richiedano valutazioni d'impatto o specifiche  autorizzazioni  ai
sensi della normativa vigente, la mountain bike e' praticata: 
    a) liberamente sulle strade carreggiabili, anche coincidenti  con
percorsi  escursionistici  iscritti  alla  Carta  inventario  di  cui
all'articolo 4; 
    b) liberamente su sentieri  (o  mulattiere  o  tratturi)  di  uso
pubblico, salvo diverso provvedimento volto a garantire la  sicurezza
dei pedoni e dei ciclisti, assunto dai  soggetti  gestori,  ai  sensi
della presente legge, per  i  percorsi  compresi  nella  REL,  o  dal
Sindaco del Comune interessato per gli altri sentieri; 
    c) liberamente, salvo diniego dei proprietari  o  dei  conduttori
dei fondi o provvedimenti del Sindaco competente di cui alla  lettera
b), su sentieri (o mulattiere o tratturi) di  proprieta'  privata  in
cui non e' dimostrabile l'uso pubblico; 
    d) esclusivamente, salvo diniego dei proprietari o dei conduttori
dei  fondi,  su  singole  tracce  (single  track)  con  l'obbligo  di
affissione dei cartelli di divieto di transito ai pedoni  all'inizio,
alla fine della traccia e a tutti gli incroci con strade  e  sentieri
da parte del Comune o del gestore; 
    e) esclusivamente, salvo diniego dei proprietari o dei conduttori
dei fondi, all'interno dei bike park con l'obbligo di affissione  dei
cartelli di divieto di transito ai pedoni all'inizio, alla fine della
traccia e a tutti gli incroci con strade  e  sentieri  da  parte  del
proprietario o del gestore. 
  Il diniego dei proprietari o dei conduttori  dei  fondi  legati  ai
percorsi di cui alle lettere c), d) ed e) dovra'  essere  manifestato
tramite comunicazione al Comune interessato, nel termine di ulteriori
trenta  giorni  seguenti  la  pubblicazione  di  cui  al  comma  8  e
l'apposizione di cartelli di divieto di transito. 
  Al fine di  salvaguardare  l'incolumita'  degli  utenti  deboli,  i
ciclisti che transitano su percorsi escursionistici  hanno  l'obbligo
di concedere il passo ai  pedoni  e  a  chi  percorre  i  sentieri  a
cavallo. Per quanto non espressamente indicato si applicano le  norme
previste  dal  decreto   legislativo   n.   285/1992   e   successive
modificazioni e integrazioni. La pratica  della  mountain  bike  puo'
essere, altresi', svolta  con  mountain  bike  a  pedalata  assistita
(e-bike), purche' avente  caratteristiche  conformi  ai  «velocipedi»
cosi' come definiti  dall'articolo  50  del  decreto  legislativo  n.
285/1992 e successive modificazioni e integrazioni. 
  3.  I  bike  park,  oltre  che  per  il  downhill,  possono  essere
realizzati anche per le altre discipline della mountain bike e devono
avere specifici percorsi ed essere dotati di appositi regolamenti  di
fruizione. La gestione dei bike park puo' essere esercitata  da  enti
locali, consorzi, associazioni, imprese o persone fisiche con partita
IVA. Per salvaguardare la sicurezza di terzi, oltre che dei biker,  e
limitare possibili interferenze con la fauna selvatica, i  bike  park
devono essere contenuti in apposite aree delimitate e controllate. 
  4. Il gestore degli impianti di risalita a  fune,  funzionali  alle
attivita' di mountain bike, puo' fungere da  vettore  per  persone  e
biciclette in conformita' con le disposizioni tecniche del  Ministero
delle infrastrutture e trasporti, inerenti «trasporto di  biciclette,
fun - bob e altri mezzi similari su seggiovie e cabinovie». 
  5. La Giunta regionale,  con  proprio  atto,  sentito  il  Comitato
Regionale della Federazione Ciclistica Italiana, stabilisce i criteri
e i principi per l'individuazione dei percorsi di cui al comma 2.  La
Giunta regionale individua, altresi', le modalita' con cui  segnalare
i percorsi e indicare i divieti per pedoni e ciclisti. 
  6. I percorsi riservati esclusivamente  all'attivita'  di  mountain
bike, di cui al comma 2, lettera  d),  devono  essere  opportunamente
segnalati dai gestori che ne curano la manutenzione o  il  ripristino
con cadenza almeno annuale. 
  7.  I  comuni  e  gli  enti  di  gestione   delle   aree   protette
territorialmente competenti,  sentito  il  Comitato  Regionale  della
Federazione Ciclistica Italiana, individuano i  percorsi  di  cui  al
comma 5. La pratica della mountain bike e' sempre vietata sui terreni
coltivati e su quelli per i quali esiste il diniego dei proprietari o
dei conduttori. Il Comune puo' definire, altresi', con  propri  atti,
anche  in  accordo  con  altri  comuni,  le  eventuali  modalita'  di
fruizione, le convenzioni,  gli  accordi  con  associazioni  e  altri
soggetti privati al fine di individuare strumenti di  agevolazione  o
incentivazione delle attivita'  disciplinate  dalla  presente  legge,
nonche' attivita' di manutenzione dei percorsi. 
  8. L'autorizzazione per la realizzazione e la modifica dei percorsi
riservati esclusivamente all'attivita' di mountain  bike  e  di  bike
park, e'  rilasciata  dai  comuni  territorialmente  interessati  nel
rispetto delle linee di indirizzo fissate dalla Giunta regionale,  di
cui al comma 5, e fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale
e regionale vigente in  materia  di  tutela  dei  beni  ambientali  e
naturali. La pratica delle discipline di discesa pura (downhill) puo'
essere  svolta  solo  all'interno  dei  bike  park  e  sui   percorsi
autorizzati dai comuni. Per consentire ai proprietari o ai conduttori
dei fondi interessati  dalla  realizzazione  dei  percorsi  riservati
all'attivita' di mountain bike e dei bike park, o  dei  sentieri  per
cui non e' possibile dimostrare l'uso pubblico, di poter esprimere il
proprio eventuale diniego, i comuni pubblicano un avviso pubblico con
l'elenco delle proprieta' interessate all'albo pretorio e nel proprio
sito istituzionale per almeno tenta giorni consecutivi. 
  9. Nell'esercizio della pratica della mountain bike, ispirandosi al
codice di comportamento International  Mountain  Bicycle  Association
(IMBA), l'utente e' tenuto  al  rispetto  delle  indicazioni  imposte
dalla segnaletica e tiene un comportamento specifico  di  prudenza  e
diligenza regolato in base alla situazione  del  percorso,  alle  sue
caratteristiche e alle sue attitudini e capacita',  in  modo  da  non
costituire pericolo per l'incolumita' altrui  e/o  arrecare  danno  a
persone e cose, nonche' a se stesso. Il  ciclista  deve  regolare  la
propria andatura al tipo di percorso, alle  proprie  capacita',  alle
condizioni dell'attrezzatura utilizzata, alle condizioni  ambientali,
allo stato del percorso e all'affollamento dello stesso. In  caso  di
sinistro, l'utente presta soccorso agli  infortunati  e  fornisce  le
proprie generalita' sia che sia coinvolto nel  sinistro  sia  che  ne
abbia solo preso visione come spettatore. 
  10. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo n. 285/1992
e successive  modificazioni  e  integrazioni,  e'  fatto  obbligo  di
indossare un casco protettivo con omologazione CE EN 1078.».