(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 15
dicembre 2017 n. 53)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga
la seguente legge:
(Omissis).
IL CONSIGLIO REGIONALE
Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;
Visto l'art. 4, comma 1, lettere a), n), o) e z), dello Statuto;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni
per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle
imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15
marzo 1997, n. 59);
Visto il parere istituzionale favorevole della Prima Com missione
consiliare espresso nella seduta del 15 dicembre 2016;
Considerato che:
1. Con l'entrata in vigore della legge regionale 7 gennaio 2015,
n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla
legge regionale n. 20/2008), si e' resa necessaria una revisione del
sistema della programmazione degli interventi a sostegno delle
attivita' produttive;
2. In primo luogo occorre fare riferimento al nuovo modello di
programmazione, stabilendo che gli interventi sono realizzati in
conformita' al programma regionale di sviluppo (PRS) secondo quanto
previsto dal documento di economia e finanza regionale (DEFR) e dalla
relativa nota di aggiornamento, in modo da garantire la coerenza tra
gli obbiettivi perseguiti annualmente dalla Regione e gli
stanziamenti di bilancio;
3. E' opportuno ribadire, anche nel nuovo sistema, le finalita'
gia' perseguite con la legge regionale 20 marzo 2000, n. 35
(Disciplina degli interventi regionali in materia di attivita'
produttive e competitivita' delle imprese), mantenendo
sostanzialmente invariata la sistematica dell'articolato;
4. E' necessario, pur riconfermando il sistema degli interventi
di sostegno alle imprese delineato dalla legge regionale n. 35/2000,
prevedere il sostegno regionale a interventi a carattere strategico
configurati come tali sulla base delle finalita' perseguite e
dell'entita' dei costi totali ammissibili;
5. E' necessario aggiornare alcune norme sulla base
dell'esperienza maturata in questi anni; in particolare, vengono
ridefiniti le procedure di revoca e il sistema sanzionatorio, al fine
di razionalizzare le modalita' operative dando certezza ai relativi
procedimenti amministrativi e vengono eliminate alcune difformita'
terminologiche;
6. E' opportuno ribadire gli obiettivi di semplificazione e
trasparenza, confermando l'impegno regionale a promuovere azioni
finalizzate alla riduzione degli oneri a carico delle imprese,
mantenendo le norme sulla banca dati delle agevolazioni, la
semplificazione nelle attestazioni dei requisiti da parte delle
imprese e la modulistica standardizzata;
Approva la presente legge:
Art. 1
Oggetto e finalita'
1. La presente legge, nel rispetto dei principi generali di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell' art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997,
n. 59), in una prospettiva di sviluppo sostenibile, disciplina
l'intervento della Regione nell'economia toscana con le finalita' di
concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base
produttiva regionale e i livelli di occupazione, con particolare
attenzione a quelle giovanile e femminile, per migliorare la
competitivita' del sistema produttivo, sostenendo i processi di
innovazione e di transizione all'economia digitale e favorendo
l'introduzione dei principi dell'economia circolare.
2. Le finalita' di cui al comma 1 sono perseguite, con la
partecipazione delle realta' istituzionali e funzionali, mediante la
promozione e la valorizzazione:
a) delle risorse endogene regionali;
b) del sistema produttivo;
c) delle economie locali;
d) del sistema del trasferimento tecnologico.
3. La presente legge disciplina i principi che regolano:
a) gli interventi di sostegno a favore delle imprese
dell'artigianato, dell'industria, della cooperazione, del turismo,
del commercio e dei servizi;
b) le azioni a supporto delle attivita' di trasferimento
tecnologico a favore delle imprese;
c) il sostegno alla realizzazione delle infrastrutture di
servizio alle attivita' produttive;
d) gli interventi strategici di carattere territoriale o
settoriale realizzati mediante accordi.
4. La Regione, mediante procedure e strumenti di natura negoziale,
promuove, partecipa e sostiene piani e programmi di sviluppo a
carattere territoriale o settoriale e progetti di investimento di
imprese a carattere strategico.