(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia - P. I - n. 8 del 16 febbraio 2018 - n. 9) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Modifiche dell'art. 8 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 in materia di variazione di denominazione dei comuni termali 1. all'art. 8 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 dopo le parole «dell'intero comune» sono aggiunte le parole, fatta eccezione per i casi disciplinati dal comma 2-bis; b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Ai comuni sui cui territori insistono insediamenti e/o bacini termali e' consentita l'aggiunta della parola «terme» alla propria denominazione, previa deliberazione del consiglio comunale adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della delibera nell'albo pretorio, i cittadini del comune possono esprimere il proprio dissenso alla modifica di denominazione mediante la presentazione, alla sede dell'ente, di una petizione sottoscritta dagli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. La mancata sottoscrizione della petizione equivale all'adesione alla modifica di denominazione. La delibera del consiglio comunale acquista efficacia alla scadenza del termine di cui al presente comma, a condizione che non sia stata presentata una petizione sottoscritta da almeno un quinto degli elettori iscritte alle liste elettorali del comune.