(Pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 1  alla  Gazzetta  Ufficiale
  della Regione Sicilia - P. I - n. 8 del 16 febbraio 2018 - n. 9) 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
Modifiche dell'art. 8 della legge regionale 23 dicembre 2000,  n.  30
  in materia di variazione di denominazione dei comuni termali 
 
  1. all'art. 8 della legge regionale  23  dicembre  2000,  n.  30  e
successive modifiche  ed  integrazioni  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) al comma 2 dopo le parole «dell'intero comune»  sono  aggiunte
le parole, fatta eccezione per i casi disciplinati dal comma 2-bis; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      «2-bis. Ai comuni sui cui territori insistono insediamenti  e/o
bacini termali e' consentita l'aggiunta  della  parola  «terme»  alla
propria denominazione, previa deliberazione  del  consiglio  comunale
adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri. Entro  sessanta
giorni dalla  pubblicazione  della  delibera  nell'albo  pretorio,  i
cittadini del comune  possono  esprimere  il  proprio  dissenso  alla
modifica  di  denominazione  mediante  la  presentazione,  alla  sede
dell'ente, di una  petizione  sottoscritta  dagli  elettori  iscritti
nelle liste elettorali del comune. La  mancata  sottoscrizione  della
petizione equivale all'adesione alla modifica  di  denominazione.  La
delibera del consiglio comunale acquista efficacia alla scadenza  del
termine di cui al presente comma, a  condizione  che  non  sia  stata
presentata una petizione  sottoscritta  da  almeno  un  quinto  degli
elettori iscritte alle liste elettorali del comune.