(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana -  Parte
                    I - n. 19 del 10 maggio 2018) 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
             Modifiche di norme in materia di cessazione 
                        degli organi comunali 
 
  1. All'art. 5 della legge regionale 11 agosto  2016,  n.  17,  sono
abrogati il comma 1, lettere a) e c), e il comma 2. 
  2. Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997,
n. 35, e successive  modifiche  ed  integrazioni  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «1.  La  cessazione  dalla  carica  di   sindaco   per   decadenza,
dimissioni, rimozione, morte o  impedimento  permanente  comporta  la
cessazione dalla carica della rispettiva giunta ma non del rispettivo
consiglio, che rimane in carica fino a nuove elezioni  da  effettuare
nel primo turno elettorale utile.». 
  3. Il comma 2 dell'art. 11  della  legge  regionale  n.  35/1997  e
successive modifiche ed integrazioni e' sostituito dal seguente: 
  «2. La cessazione del consiglio comunale per dimissioni contestuali
della maggioranza assoluta dei componenti o per altra causa  comporta
la nomina da parte dell'Assessore regionale per le autonomie locali e
la funzione pubblica, secondo le disposizioni di cui al comma  4,  di
un commissario, il quale resta in carica sino al rinnovo degli organi
comunali per scadenza naturale.». 
  4. E' abrogato l'art. 2 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 6. 
  5.  In  applicazione  del  comma  4   si   intendono   decaduti   i
provvedimenti adottati sulla base dell'art. 2 della  legge  regionale
n. 6/2017.  L'Assessore  regionale  per  le  autonomie  locali  e  la
funzione pubblica apporta le  conseguenti  modifiche  al  decreto  di
indizione delle elezioni per il rinnovo dei comunni fissate per  l'11
giugno 2017.