(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (P.I) n. 31 del 20 luglio 2018) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita' 1. La Regione riconosce che la dislessia, la disgrafia, la disortografia, la discalculia, definiti disturbi specifici di apprendimento (DSA) e la disprassia verbale, limitando l'utilizzo delle capacita' di lettura, di scrittura e di calcolo e di linguaggio, ostacolano il pieno sviluppo delle potenzialita' dell'individuo, arrivando spesso a compromettere l'equilibrio psicologico, individuale e familiare della persona con DSA. 2. La presente legge detta norme in materia di interventi in favore di soggetti con DSA, mirando a creare stabili e produttive forme di collaborazione tra la Regione, le famiglie, il privato sociale e le istituzioni scolastiche e sanitarie. Il suo intento generale e' prevenire la difficolta', favorire l'apprendimento scolastico ed una istruzione adeguata fino ai gradi piu' alti degli studi, nonche' l'inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti con DSA. In particolare la presente legge persegue le seguenti finalita': a) garantire ai soggetti con DSA uguali opportunita' di sviluppo delle capacita' in ambito scolastico, lavorativo e sociale; b) promuovere, creare e offrire servizi di screening e di individuazione precoce dei soggetti a rischio di DSA, a partire dalla scuola dell'infanzia e nella scuola primaria e di recupero delle difficolta' nell'ambito dei percorsi curriculari scolastici; c) ottenere un accertamento tempestivo (secondo, terzo anno della scuola primaria), completo (descrizione di eventuali disturbi associati) e corretto nell'ambito di una stretta collaborazione tra strutture socio-sanitarie, pubbliche e private, famiglie e istituzioni scolastiche; d) ottenere l'accertamento e la relativa certificazione anche quando si tratta di soggetti che hanno superato l'eta' evolutiva; e) promuovere e favorire percorsi riabilitativi, psico-educativi e didattici idonei, che favoriscono l'apprendimento, agevolano l'integrazione e le pari opportunita' dei soggetti con DSA; f) favorire specifiche iniziative volte a facilitare l'apprendimento ed il pieno sviluppo della persona con DSA; g) sensibilizzare e formare gli operatori socio-sanitari, gli insegnanti, i referenti ed i dirigenti delle istituzioni scolastiche, nonche' i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA, al fine di realizzare una produttiva rete di supporto intorno ai soggetti con DSA; h) rendere facili nelle forme e produttive negli effetti la comunicazione e la collaborazione tra le famiglie dei soggetti con DSA, le istituzioni scolastiche, gli enti di formazione, i servizi sanitari e sociali durante tutto l'arco di istruzione e formazione; i) curare e sostenere la diffusione e l'uso di modi e tecniche che favoriscono l'apprendimento e facilitano l'integrazione sociale e lavorativa dei soggetti con DSA, nel rispetto del proprio stile di apprendimento; l) curare, con particolare attenzione, tutte le situazioni in cui il soggetto con DSA presenta comorbidita' con altre problematiche quali ad esempio il funzionamento intellettivo limite, lo svantaggio socio-culturale o lo svantaggio linguistico. 3. Le iniziative di cui al comma 2, promosse anche con la partecipazione e la collaborazione dell'associazionismo, sono rivolte, in particolare, alle famiglie, alle istituzioni di ogni ordine e grado, pubbliche e private, al sistema di istruzione e formazione professionale regionale, agli operatori sanitari e sociali nonche' ai consultori pubblici e privati accreditati. 4. Gli enti locali partecipano all'attuazione delle iniziative di cui al comma 2, nel rispetto dei principi di sussidiarieta', adeguatezza e differenziazione.