(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  della
Regione Siciliana (P.I) n. 31 del 20 luglio 2018) 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1.  La  Regione  riconosce  che  la  dislessia,  la  disgrafia,  la
disortografia,  la  discalculia,  definiti  disturbi   specifici   di
apprendimento (DSA) e la  disprassia  verbale,  limitando  l'utilizzo
delle  capacita'  di  lettura,  di  scrittura  e  di  calcolo  e   di
linguaggio,  ostacolano  il  pieno   sviluppo   delle   potenzialita'
dell'individuo,  arrivando  spesso   a   compromettere   l'equilibrio
psicologico, individuale e familiare della persona con DSA. 
  2. La presente legge detta norme in materia di interventi in favore
di soggetti con DSA, mirando a creare stabili e produttive  forme  di
collaborazione tra la Regione, le famiglie, il privato sociale  e  le
istituzioni scolastiche e  sanitarie.  Il  suo  intento  generale  e'
prevenire la difficolta', favorire l'apprendimento scolastico ed  una
istruzione adeguata fino ai gradi  piu'  alti  degli  studi,  nonche'
l'inserimento  nel  mondo  del  lavoro  dei  soggetti  con  DSA.   In
particolare la presente legge persegue le seguenti finalita': 
    a) garantire ai soggetti con DSA uguali opportunita' di  sviluppo
delle capacita' in ambito scolastico, lavorativo e sociale; 
    b) promuovere,  creare  e  offrire  servizi  di  screening  e  di
individuazione precoce dei soggetti a rischio di DSA, a partire dalla
scuola dell'infanzia e nella scuola  primaria  e  di  recupero  delle
difficolta' nell'ambito dei percorsi curriculari scolastici; 
    c) ottenere un accertamento tempestivo (secondo, terzo anno della
scuola  primaria),  completo  (descrizione  di   eventuali   disturbi
associati) e corretto nell'ambito di una stretta  collaborazione  tra
strutture  socio-sanitarie,   pubbliche   e   private,   famiglie   e
istituzioni scolastiche; 
    d) ottenere l'accertamento e  la  relativa  certificazione  anche
quando si tratta di soggetti che hanno superato l'eta' evolutiva; 
    e) promuovere e favorire percorsi riabilitativi,  psico-educativi
e  didattici  idonei,  che  favoriscono  l'apprendimento,   agevolano
l'integrazione e le pari opportunita' dei soggetti con DSA; 
    f)   favorire   specifiche   iniziative   volte   a    facilitare
l'apprendimento ed il pieno sviluppo della persona con DSA; 
    g) sensibilizzare e formare  gli  operatori  socio-sanitari,  gli
insegnanti, i referenti ed i dirigenti delle istituzioni scolastiche,
nonche' i genitori nei confronti delle problematiche legate  ai  DSA,
al fine di realizzare una produttiva  rete  di  supporto  intorno  ai
soggetti con DSA; 
    h) rendere facili nelle  forme  e  produttive  negli  effetti  la
comunicazione e la collaborazione tra le famiglie  dei  soggetti  con
DSA, le istituzioni scolastiche, gli enti di  formazione,  i  servizi
sanitari e sociali durante tutto l'arco di istruzione e formazione; 
    i) curare e sostenere la diffusione e l'uso di  modi  e  tecniche
che favoriscono l'apprendimento e facilitano l'integrazione sociale e
lavorativa dei soggetti con DSA, nel rispetto del  proprio  stile  di
apprendimento; 
    l) curare, con particolare attenzione, tutte le situazioni in cui
il soggetto con DSA presenta  comorbidita'  con  altre  problematiche
quali ad esempio il funzionamento intellettivo limite, lo  svantaggio
socio-culturale o lo svantaggio linguistico. 
  3. Le  iniziative  di  cui  al  comma  2,  promosse  anche  con  la
partecipazione  e  la   collaborazione   dell'associazionismo,   sono
rivolte, in particolare, alle  famiglie,  alle  istituzioni  di  ogni
ordine e grado, pubbliche e  private,  al  sistema  di  istruzione  e
formazione professionale regionale, agli operatori sanitari e sociali
nonche' ai consultori pubblici e privati accreditati. 
  4. Gli enti locali partecipano all'attuazione delle  iniziative  di
cui  al  comma  2,  nel  rispetto  dei  principi  di  sussidiarieta',
adeguatezza e differenziazione.