(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto
Adige n. 39/Sez. Gen. del 27 settembre 2018)
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 18 settembre
2018, n. 921;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1
1. La lettera c) del comma 5 dell'art. 7 del decreto del Presidente
della Giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51, e successive
modifiche, e' cosi' sostituita:
«c) 100 per cento della quota base:
1) per ogni figlio invalido, anche se fiscalmente non a carico,
con una invalidita' civile pari o superiore al 74 per cento;
2) per gli ascendenti invalidi del locatario, anche se
fiscalmente non a carico, con una invalidita' civile pari o superiore
al 74 per cento;
3) per gli ascendenti invalidi del coniuge convivente, anche se
fiscalmente non a carico, con una invalidita' civile pari o superiore
al 74 per cento;
4) per gli ascendenti ultrasessantacinquenni del locatario e
del suo coniuge convivente.»