(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 53 del
28 novembre 2018)
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga
la seguente legge:
(Omissis).
IL CONSIGLIO REGIONALE
Visto l'art. 117, commi terzo, quarto e quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 4, comma 1, lettere l), m), n), o) e z), dello
statuto;
Vista la legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della
normativa sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esercizi);
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della
disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59);
Visto il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del
sistema della diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma
dell'art. 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108);
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della
direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);
Vista la sentenza della Corte costituzionale 11 giugno 2014, n.
165;
Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina
di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una
infrastruttura per i combustibili alternativi);
Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato
e la concorrenza);
Visto il parere obbligatorio favorevole espresso dal Consiglio
delle autonomie locali nella seduta del 28 maggio 2018;
Visto il parere istituzionale obbligatorio, favorevole con
osservazioni, espresso dalla Prima Commissione nella seduta del 3
ottobre 2018;
Visto il parere secondario espresso dalla Quarta Commissione nella
seduta del 4 ottobre 2018;
Considerato quanto segue:
Per quanto concerne il titolo II, capo III (Commercio in sede
fissa):
1. nel rispetto dell'art. 5 del decreto legislativo 25 novembre
2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di
autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attivita'
«SCIA», silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi
amministrativi applicabili a determinate attivita' e procedimenti, ai
sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124), si disciplina
il procedimento autorizzatorio per l'apertura delle grandi strutture
di vendita, come gia' previsto dal decreto legislativo n. 114/1998 e
confermato dal decreto legislativo n. 222/2016 stesso;
2. al fine di garantire lo sviluppo equilibrato del settore del
commercio in sede fissa, viene confermato un limite dimensionale
massimo per le grandi strutture di vendita, gia' presente nella
normativa previgente, fissato in 15.000 metri quadrati e coerente con
un «modello toscano» caratterizzato dalla compresenza sul territorio
delle diverse tipologie di strutture di vendita, evitando le
strutture di dimensioni tali da assorbire tutto il mercato e non
compatibili con le caratteristiche del territorio toscano;
3. per rispondere alle esigenze emerse sul territorio, viene
introdotta la disciplina dei temporary store, intesi come esercizi di
vicinato nei quali l'attivita' di vendita ha durata limitata e puo'
essere effettuata anche da aziende produttrici interessate alla
vendita diretta al consumatore e alla promozione del proprio marchio
in occasione di eventi; viene introdotta altresi' la disciplina
dell'attivita' temporanea di vendita, intesa come la vendita svolta
in aree o edifici privati o pubblici ad uso privato, in occasione di
particolari eventi;
4. al fine di semplificare le procedure di avvio dell'attivita'
dei singoli esercizi commerciali posti all'interno di un centro
commerciale gia' autorizzato nel suo complesso, si prevede che essi
possano attivarsi previa presentazione di una SCIA, anche se abbiano
le dimensioni di una media o di una grande struttura di vendita.
Per quanto concerne il titolo II, capo IV (Vendita della stampa
quotidiana e periodica):
5. al fine di garantire l'assetto concorrenziale nel settore
della distribuzione della stampa, eliminando le limitazioni
all'accesso al mercato e favorendo la libera esplicazione della
capacita' imprenditoriale, vengono recepite alcune disposizioni
contenute nel decreto legislativo n. 170/2001, come modificato dal
decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (Disposizioni urgenti in materia
finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori
interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo
sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96, e, in particolare, si semplifica il procedimento di apertura,
ampliamento e trasferimento di sede degli esercizi e si prevede che
il comune possa individuare zone del suo territorio nelle quali
l'apertura di nuovi punti vendita venga regolamentata;
6. al fine di mantenere il livello di maggiore liberalizzazione,
gia' garantito in questo settore dalla vigente legge regionale, si
conferma la disciplina dei punti vendita non esclusivi.
Per quanto concerne il titolo II, capo V (Commercio su aree
pubbliche):
7. al fine di semplificare il procedimento di accertamento
dell'obbligo di regolarita' contributiva, si adeguano le disposizioni
alla vigente normativa in materia, prevedendo la verifica di
regolarita' contributiva con modalita' esclusivamente telematiche e
in tempo reale;
8. ai fini della trasparenza e della tutela della concorrenza si
introduce l'obbligo, per il comune che intenda organizzare mercati,
fiere e fiere promozionali, di seguire procedure di evidenza pubblica
nella scelta dei soggetti organizzatori e gestori;
9. al fine di garantire parita' di trattamento nelle procedure di
selezione per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni relative
ai posteggi nei mercati, nelle fiere o fuori mercato, si applicano i
criteri di priorita' dell'intesa sancita in sede di Conferenza
unificata il 5 luglio 2012 (Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, sui criteri da applicare nelle
procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree
pubbliche, in attuazione dell'art. 70, comma 5, del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), in attesa che
gli stessi siano integrati, come stabilito dall'art. 1, comma 1181,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020) e nel rispetto dei termini di scadenza delle
concessioni in essere, ai sensi della proroga stabilita dall'art. 1,
comma 1180, della legge n. 205/2017 stessa.
Per quanto concerne il titolo II, capo VI (Somministrazione di
alimenti e bevande):
10. al fine di rispondere ad esigenze emerse sul territorio, si
introduce la disciplina del fenomeno, largamente diffuso, della
somministrazione temporanea effettuata nell'ambito di sagre, fiere,
manifestazioni religiose, tradizionali e culturali, eventi locali
straordinari ed eventi e manifestazioni organizzati da enti del terzo
settore, stabilendo regole relative alla durata degli eventi stessi e
il divieto di affidare l'attivita' di somministrazione in gestione a
soggetti diversi dagli organizzatori.
Per quanto concerne il titolo II, capo VII (Attivita' economiche su
aree pubbliche):
11. al fine di recepire l'accordo sancito in sede di Conferenza
unificata il 16 luglio 2015 (Accordo ai sensi dell'art. 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sui
criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione
di aree pubbliche per l'esercizio di attivita' artigianali, di
somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani),
si estendono i criteri e le durate gia' definiti per le attivita' di
vendita su aree pubbliche, alle attivita' che, pur non rientrando
nell'ambito del commercio su aree pubbliche, si svolgono anch'esse su
area pubblica previa concessione comunale e si applica a queste
attivita' la disciplina in materia di regolarita' contributiva.
Per quanto concerne il titolo II, capo VIII (Distribuzione di
carburanti):
12. al fine di adeguarsi al decreto legislativo n. 257/2016 e
alla legge n. 124/2017, si introducono apposite disposizioni dirette
sia ad aumentare i punti di rifornimento dei carburanti
eco-compatibili, sia ad eliminare dal mercato i distributori di
carburante che ricadano nelle fattispecie di incompatibilita',
soprattutto in relazione alla sicurezza della circolazione stradale.
Per quanto concerne il titolo II, capo X (Attivita'
fieristico-espositiva):
13. al fine di ricondurre in un unico testo anche la disciplina
delle manifestazioni fieristiche, attualmente contenuta nella legge
regionale 31 gennaio 2005, n. 18 (Disciplina del settore fieristico),
si disciplinano le attivita' volte alla promozione, presentazione ed
eventuale commercializzazione di beni e servizi che si svolgono in
quartieri e spazi fieristici, le modalita' per il riconoscimento
della qualificazione delle manifestazioni, nonche' i requisiti degli
spazi da adibire, in via permanente o temporanea, all'effettuazione
delle fiere, adeguandosi nel contempo ai contenuti dell'intesa
sancita in sede di Conferenza unificata il 6 febbraio 2014 (Intesa,
ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra
il Governo, le regioni e gli enti locali per la disciplina unitaria
in materia fieristica).
Per quanto concerne il titolo II, capo XV(Qualificazione e
valorizzazione dei luoghi del commercio):
14. al fine di sostenere percorsi di sviluppo della rete
commerciale, si prevedono interventi in favore di aree comunali
ritenute di particolare interesse, individuate in relazione al loro
valore e pregio o, viceversa, alla particolare fragilita' commerciale
o alla presenza di fenomeni di degrado urbano, sia attraverso
percorsi di rigenerazione urbana, sia attraverso programmi di
qualificazione della rete commerciale. Si interviene altresi' per
definire la struttura e le funzioni dei centri commerciali naturali,
prevedendo la presenza di un organismo di gestione del centro, con la
funzione di definire programmi di gestione insieme al comune,
comprensivi di interventi sia di carattere strutturale che di
carattere commerciale.
15. di accogliere il parere istituzionale della Prima Commissione
e di adeguare conseguentemente il testo della presente legge;
Approva la presente legge:
Art. 1
Oggetto
1. La presente legge disciplina l'esercizio dell'attivita'
commerciale in Toscana.
2. Ai fini della presente legge costituiscono attivita'
commerciale:
a) il commercio al dettaglio e all'ingrosso in sede fissa;
b) la vendita della stampa quotidiana e periodica;
c) il commercio su aree pubbliche;
d) la somministrazione di alimenti e bevande;
e) la distribuzione dei carburanti;
f) le forme speciali di commercio al dettaglio;
g) l'attivita' fieristico-espositiva.