(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 9 del 20 febbraio 2019) LA GIUNTA REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA emana il seguente regolamento: (Omissis); Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione; Visto l'art. 42 dello Statuto; Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana); Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale della Toscana); Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 20 dicembre 2018; Visto il parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5; Vista la preliminare deliberazione di adozione dello schema di regolamento del 7 gennaio 2019, n. 20; Visto il parere favorevole della II commissione consiliare, espresso nella seduta del 24 gennaio 2019; Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art. 17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale 19 luglio 2016, n. 5; Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2019, n. 148; Considerato quanto segue: 1. al fine di implementare la sezione del sistema informativo per la gestione delle attivita' forestali (SIGAF) dedicata alla promozione delle comunita' del bosco e' necessario prevedere le procedure che devono essere adottate dagli enti competenti, stabilire quali tipologie di terreni possono essere inseriti in tale sezione e quali soggetti possono richiederne l'inserimento nonche' specificare che le ditte boschive che partecipano alla comunita' del bosco devono essere iscritte nell'elenco regionale delle ditte boschive; 2. e' necessario disciplinare le procedure per la elaborazione, l'approvazione e l'attuazione dei piani specifici di prevenzione antincendi boschivi (AIB); 3. e' necessario dare alcune indicazioni per le prescrizioni che saranno adottate dagli enti competenti per la coltivazione e l'utilizzazione dei terreni sui quali sono stati realizzati gli interventi e le opere previsti nei piani specifici di prevenzione nonche' stabilire le procedure per la sostituzione dei proprietari o possessori in caso di coltivazione e utilizzazione dei terreni non conformi alle prescrizioni; 4. al fine di tener conto dell'esperienza maturata negli anni di applicazione della normativa forestale si interviene su alcune disposizioni tecniche relative alla tecnica del fuoco prescritto. Si approva il presente regolamento: Art. 1 Comunita' del bosco per la gestione attiva Inserimento dell'art. 8-quater nel d.p.g.r. 48/R/2003 1. Dopo l'art. 8-ter del d.p.g.r. 48/R/2003 e' inserito il seguente articolo: «Art. 8-quater (Contenuti, modalita' e criteri per l'implementazione della sezione del SIGAF dedicata alle comunita' del bosco). - 1. Per l'implementazione della sezione del SIGAF dedicata alla costituzione delle comunita' del bosco, gli enti competenti di cui all'art. 3-ter della legge forestale adottano un avviso di manifestazione d'interesse finalizzato a individuare i soggetti pubblici o privati interessati alla gestione attiva dei loro terreni in forma associata. 2. I soggetti interessati all'inserimento di terreni nella sezione del SIGAF dedicata alla comunita' del bosco devono essere proprietari o possessori degli stessi. I terreni per i quali viene richiesto l'inserimento devono essere aree boschive ai sensi dell'art. 3 della legge forestale. 3. Gli enti competenti di cui all'art. 3-ter della legge forestale, a seguito della realizzazione della sezione del SIGAF dedicata alla comunita' del bosco e dei successivi aggiornamenti ne danno opportuna pubblicita' attraverso strumenti ritenuti idonei a garantire ampia ed effettiva conoscibilita' dei terreni e promuovono forme d'incontro tra i proprietari dei terreni iscritti, le ditte boschive e in particolare i soggetti di cui all'art. 18, comma 1 della legge forestale interessati alla gestione attiva del bosco mediante la costituzione della comunita' del bosco. 4. La costituzione della comunita' del bosco da parte dei soggetti di cui al comma 3 si realizza mediante convenzioni, contratti o altre forme associative. 5. Le ditte boschive che partecipano alla costituzione della comunita' del bosco costituite nelle forme di cui al comma 4 devono essere iscritte nell'elenco regionale delle ditte boschive di cui all'art. 38-bis della legge forestale e sono registrate nella sezione dedicata alle ditte boschive che operano nell'ambito della comunita' del bosco.».