(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n.  9  del
                          20 febbraio 2019) 
 
                         LA GIUNTA REGIONALE 
 
                            ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                                emana 
 
  il seguente regolamento: 
 
  (Omissis); 
 
  Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 42 dello Statuto; 
  Vista la legge regionale 21 marzo  2000,  n.  39  (Legge  forestale
della Toscana); 
  Visto il regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R (Regolamento forestale  della
Toscana); 
  Visto il parere del Comitato tecnico di  direzione  espresso  nella
seduta del 20 dicembre 2018; 
  Visto il parere della competente  struttura  di  cui  all'art.  17,
comma 4 del Regolamento interno  della  Giunta  regionale  19  luglio
2016, n. 5; 
  Vista la preliminare deliberazione  di  adozione  dello  schema  di
regolamento del 7 gennaio 2019, n. 20; 
  Visto  il  parere  favorevole  della  II  commissione   consiliare,
espresso nella seduta del 24 gennaio 2019; 
  Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all'art.
17, comma 4 del Regolamento interno della Giunta regionale 19  luglio
2016, n. 5; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2019,  n.
148; 
  Considerato quanto segue: 
    1. al fine di implementare la sezione del sistema informativo per
la  gestione  delle  attivita'  forestali   (SIGAF)   dedicata   alla
promozione delle comunita'  del  bosco  e'  necessario  prevedere  le
procedure che devono essere adottate dagli enti competenti, stabilire
quali tipologie di terreni possono essere inseriti in tale sezione  e
quali soggetti possono richiederne l'inserimento nonche'  specificare
che le ditte boschive che partecipano alla comunita' del bosco devono
essere iscritte nell'elenco regionale delle ditte boschive; 
    2. e' necessario disciplinare le procedure per  la  elaborazione,
l'approvazione e l'attuazione  dei  piani  specifici  di  prevenzione
antincendi boschivi (AIB); 
    3. e' necessario dare alcune indicazioni per le prescrizioni  che
saranno  adottate  dagli  enti  competenti  per  la  coltivazione   e
l'utilizzazione dei terreni  sui  quali  sono  stati  realizzati  gli
interventi e le opere previsti nei  piani  specifici  di  prevenzione
nonche' stabilire le procedure per la sostituzione dei proprietari  o
possessori in caso di coltivazione e utilizzazione  dei  terreni  non
conformi alle prescrizioni; 
    4. al fine di tener conto dell'esperienza maturata negli anni  di
applicazione  della  normativa  forestale  si  interviene  su  alcune
disposizioni tecniche relative alla tecnica del fuoco prescritto. 
 
                             Si approva 
                      il presente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
             Comunita' del bosco per la gestione attiva 
        Inserimento dell'art. 8-quater nel d.p.g.r. 48/R/2003 
 
  1. Dopo l'art. 8-ter del d.p.g.r. 48/R/2003 e' inserito il seguente
articolo: 
  «Art.   8-quater    (Contenuti,    modalita'    e    criteri    per
l'implementazione della sezione del SIGAF dedicata alle comunita' del
bosco). - 1. Per l'implementazione della sezione del  SIGAF  dedicata
alla costituzione delle comunita' del bosco, gli enti  competenti  di
cui all'art. 3-ter  della  legge  forestale  adottano  un  avviso  di
manifestazione  d'interesse  finalizzato  a  individuare  i  soggetti
pubblici o privati interessati alla gestione attiva dei loro  terreni
in forma associata. 
  2. I soggetti interessati all'inserimento di terreni nella  sezione
del SIGAF dedicata alla comunita' del bosco devono essere proprietari
o possessori degli stessi. I terreni  per  i  quali  viene  richiesto
l'inserimento devono essere aree boschive ai sensi dell'art. 3  della
legge forestale. 
  3. Gli enti competenti di cui all'art. 3-ter della legge forestale,
a seguito della realizzazione della sezione del SIGAF  dedicata  alla
comunita' del bosco e dei successivi aggiornamenti ne danno opportuna
pubblicita' attraverso strumenti ritenuti idonei a garantire ampia ed
effettiva conoscibilita' dei terreni e  promuovono  forme  d'incontro
tra i proprietari dei  terreni  iscritti,  le  ditte  boschive  e  in
particolare i soggetti di  cui  all'art.  18,  comma  1  della  legge
forestale interessati alla gestione  attiva  del  bosco  mediante  la
costituzione della comunita' del bosco. 
  4. La costituzione della comunita' del bosco da parte dei  soggetti
di cui al comma 3 si realizza mediante convenzioni, contratti o altre
forme associative. 
  5. Le  ditte  boschive  che  partecipano  alla  costituzione  della
comunita' del bosco costituite nelle forme di cui al comma  4  devono
essere iscritte nell'elenco regionale delle  ditte  boschive  di  cui
all'art. 38-bis della legge forestale e sono registrate nella sezione
dedicata alle ditte boschive che operano nell'ambito della  comunita'
del bosco.».