(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte  n.  7  -
                  Suppl. n. 3 del 14 febbraio 2019) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. La Regione, in coerenza con la Carta  dei  diritti  fondamentali
dell'Unione europea proclamata a Strasburgo nel 2007, la  Convenzione
dell'Organizzazione delle  Nazioni  Unite  (ONU)  sui  diritti  delle
persone con disabilita' del 13 dicembre 2006 ratificata dalla legge 3
marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed  esecuzione  della  Convenzione  delle
Nazioni  Unite  sui  diritti  delle  persone  con  disabilita',   con
Protocollo opzionale,  fatta  a  New  York  il  13  dicembre  2006  e
istituzione  dell'Osservatorio  nazionale  sulla   condizione   delle
persone con disabilita'), i principi di cui agli articoli 2,  3,  30,
32 e  38  della  Costituzione,  i  principi  statutari,  nonche'  nel
rispetto della normativa statale ed europea di riferimento,  promuove
la realizzazione di interventi volti a favorire le politiche  per  le
persone con disabilita'. 
  2. La Regione, in attuazione delle finalita' di  cui  al  comma  1,
persegue i seguenti obiettivi: 
  a) sostenere la dignita', i diritti e le liberta'  fondamentali  di
ogni persona con disabilita', in particolare sulla base dei  principi
di eguaglianza, non discriminazione e solidarieta'; 
  b) porre in essere azioni volte a concorrere alla  rimozione  delle
barriere fisiche, sensoriali e culturali  che  impediscono  il  pieno
sviluppo della persona con  disabilita'  e  il  raggiungimento  della
massima  autodeterminazione  possibile,  intesa  quale  capacita'  di
sviluppare autonomamente le proprie relazioni sociali,  economiche  e
culturali; 
  c) disciplinare gli interventi regionali  relativi  alle  politiche
per la disabilita', uniformando  il  contesto  legislativo  regionale
alle finalita' di cui al comma 1 e alle  linee  guida  del  Programma
biennale  d'azione,   redatte   dall'Osservatorio   nazionale   sulla
condizione delle persone  con  disabilita',  di  cui  alla  legge  n.
18/2009; 
  d) favorire il coordinamento delle politiche a favore delle persone
con disabilita' attraverso sinergie e accordi con gli enti pubblici e
privati presenti sul territorio regionale,  con  le  associazioni  di
tutela delle persone con disabilita' maggiormente  rappresentative  e
con tutti gli  attori  coinvolti  nella  gestione  e  accompagnamento
all'autonomia delle stesse.