(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I n. 16 del 12 aprile 2019) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1 Composizione della giunta comunale 1. L'art. 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'art. l, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: «Art. 33 (Composizione della giunta comunale). - 1. La giunta comunale e' composta dal sindaco che la presiede e da un numero massimo di assessori, stabilito dallo statuto, cosi' individuato: a) nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti il numero massimo degli assessori e' fissato a quattro; b) nei comuni con popolazione superiore a 10.000 e pari o inferiore a 30.000 abitanti il numero massimo degli assessori e fissato a cinque; c) nei comuni con popolazione superiore a 30.000 e pari o inferiore a 100.000 abitanti il numero massimo degli assessori e' fissato a sette; d) nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e pari o inferiore a 250.000 abitanti e nei comuni capoluogo di liberi Consorzi comunali con popolazione inferiore il numero massimo degli assessori e' fissato a nove; e) nei comuni con popolazione superiore a 250.000 e pari o inferiore a 500.000 abitanti il numero massimo degli assessori e' fissato a dieci; f) nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti il numero massimo degli assessori e' fissato a undici. 2. La variazione della popolazione accertata con censimento nel corso del periodo di carica del sindaco comporta la modifica del numero massimo degli assessori alla scadenza, naturale o anticipata, del periodo di carica.». 2. I comuni adeguano i propri statuti alle disposizioni del comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di mancato adeguamento degli statuti, il numero massimo degli assessori e' comunque determinato, alla scadenza del termine di cui al presente comma, in quello individuato dal comma 1 dell'art. 33 della legge n. 142/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 48/1991, nel testo sostituito dal comma 1.