(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Siciliana -  Parte
                     I n. 16 del 12 aprile 2019) 
 
                        L'ASSEMBLEA REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                 Composizione della giunta comunale 
 
  1. L'art. 33 della legge 8 giugno 1990,  n.  142,  come  introdotto
dall'art. l, comma 1, lettera e), della legge regionale  11  dicembre
1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, e' sostituito dal
seguente: 
  «Art. 33 (Composizione  della  giunta  comunale).  - 1.  La  giunta
comunale e' composta dal sindaco che  la  presiede  e  da  un  numero
massimo di assessori, stabilito dallo statuto, cosi' individuato: 
    a) nei comuni con popolazione fino a 10.000  abitanti  il  numero
massimo degli assessori e' fissato a quattro; 
    b) nei comuni  con  popolazione  superiore  a  10.000  e  pari  o
inferiore a 30.000 abitanti  il  numero  massimo  degli  assessori  e
fissato a cinque; 
    c) nei comuni  con  popolazione  superiore  a  30.000  e  pari  o
inferiore a 100.000 abitanti il numero  massimo  degli  assessori  e'
fissato a sette; 
    d) nei comuni con  popolazione  superiore  a  100.000  e  pari  o
inferiore a  250.000  abitanti  e  nei  comuni  capoluogo  di  liberi
Consorzi comunali con popolazione inferiore il numero  massimo  degli
assessori e' fissato a nove; 
    e) nei comuni con  popolazione  superiore  a  250.000  e  pari  o
inferiore a 500.000 abitanti il numero  massimo  degli  assessori  e'
fissato a dieci; 
    f) nei comuni con popolazione superiore  a  500.000  abitanti  il
numero massimo degli assessori e' fissato a undici. 
  2. La variazione della popolazione  accertata  con  censimento  nel
corso del periodo di carica del  sindaco  comporta  la  modifica  del
numero massimo degli assessori alla scadenza, naturale o  anticipata,
del periodo di carica.». 
  2. I comuni adeguano i propri statuti alle disposizioni del comma 1
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge. In caso  di  mancato  adeguamento  degli  statuti,  il  numero
massimo degli assessori e' comunque determinato,  alla  scadenza  del
termine di cui al presente comma, in quello individuato dal  comma  1
dell'art. 33 della legge n. 142/1990, come  introdotto  dall'art.  1,
comma 1, lettera e), della legge  regionale  n.  48/1991,  nel  testo
sostituito dal comma 1.