(Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 3 al Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 15 dell'11 aprile 2019)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;
Vista la legge regionale 19 giugno 2018, n. 5;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 26-8708 del 5
aprile 2019;
E m a n a
il seguente regolamento:
Regolamento regionale recante: «Attuazione dell'art. 5, comma 1,
lettera h) della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della
fauna e gestione faunistico - venatoria).».
Art. 1
Oggetto
1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 5, comma 1,
lettera h) della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della
fauna e gestione faunistico - venatoria), disciplina i criteri e le
modalita' di immissione, cattura e la destinazione della fauna
selvatica a scopo di ripopolamento da parte degli ATC, dei CA, delle
aziende faunistico-venatorie (AFV) e delle aziende
agri-turistico-venatorie (AATV).